14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13169 del 4 ottobre 2000
Testo massima n. 1
La natura negoziale della remissione, quale atto abdicativo, esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l’estinzione si verifichi solo se ed in quanto voluta dal creditore. La volontà di remissione presuppone dunque anche, ed in primo luogo, la consapevolezza dell’esistenza del debito da parte del creditore, non potendo configurasi la remissione di un debito che lo stesso remittente reputasse, a torto o a ragione, inesistente. La remissione del debito, pur non potendosi presumere, può tuttavia ricavarsi da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito.
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Testo massima n. 2
Nel caso di scontro tra veicoli, la proposizione dell’azione giudiziaria, per il conseguimento dell’intero risarcimento, da parte del terzo trasportato di uno dei mezzi, soltanto nei confronti del conducente dell’altro mezzo, non implica rinuncia tacita alla solidarietà, gravante su entrambi i conducenti, riconosciuti corresponsabili dello scontro, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dall’art. 1311 c.c. [ secondo le quali la presunzione di rinuncia alla solidarietà si verifica soltanto se il creditore rilasci quietanza «per la parte di lui», senza riserve per il credito residuo, ovvero se ha agito giudizialmente pro quota, con l’adesione del debitore convenuto ], con la conseguenza che il conducente che ha risarcito il danneggiato ha regresso nei riguardi dell’altro conducente nella misura del corrispondente grado di colpa.
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