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Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 13703 del 31 maggio 2017

Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 13703 del 31 maggio 2017

Testo massima n. 1

Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Testo massima n. 2

In difetto del consenso dell’assicurato, l’accordo tra gli assicuratori circa la ripartizione tra loro del rischio non è opponibile all’assicurato stesso, che resta estraneo al patto e conserva il diritto di richiedere all’unico assicuratore con il quale ha concluso il contratto il pagamento dell’intera indennità assicurativa, vertendosi in ipotesi del tutto diversa da quella della coassicurazione disciplinata dall’art. 1911 c.c., nella quale il limite dell’obbligazione di ciascun assicuratore presuppone che della ripartizione del rischio tra più assicuratori il terzo contraente sia pienamente consapevole e che abbia aderito ad una tipologia contrattuale comportante gli effetti limitativi propri della coassicurazione disciplinata dal codice civile.

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