14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5024 del 29 aprile 1993
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità per i danni derivanti dalla circolazione stradale, il conducente la cui responsabilità civile sia esclusa, ai sensi dell’art. 2046 c.c., perché ritenuto incapace, senza colpa, di intendere e di volere nel momento del sinistro, non può essere considerato responsabile dei danni ove sia anche proprietario, del veicolo, ai sensi dell’art. 2054 terzo comma c.c.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
L’art. 2046 c.c. esclude la responsabilità civile del soggetto che ha contribuito a causare il fatto dannoso in condizione di incapacità di intendere e di volere [ e, perci ], senza colpa ] ma non priva di rilevanza giuridica il contributo causale della condotta del predetto soggetto nella produzione dell’evento con la conseguenza che se, trattandosi di incidente stradale, il fatto è imputabile ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro, la prova della incapacità di intendere e di volere di uno dei due conducenti esclude solo la responsabilità di questo ma non anche la comparazione della valenza causale delle rispettive condotte di entrambi i conducenti, comportando la proporzionale riduzione del risarcimento, in ragione dell’entità percentuale del contributo causale del comportamento, del conducente incapace, [ art. 1226 c.c. ], dovuto dall’altro conducente che risponde solo nei limiti dell’incidenza causale della sua condotta, sia nel caso in cui la colpa di questo sia stata in concreto accertata, sia in quello in cui la colpa debba essere, invece, presunta perché è mancata la prova liberatoria richiesta dall’art. 2054 c.c.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]