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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 981 del 27 gennaio 1995

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 981 del 27 gennaio 1995

Testo massima n. 1

A norma dell’art. 18, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 l’assicuratore ha diritto di agire in rivalsa nei confronti dell’assicurato tutte le volte che abbia risarcito il danno pur avendo contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, ancorché abbia effettuato il pagamento dell’indennizzo sulla semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell’assicurato il quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed alla entità del risarcimento.

Testo massima n. 2

La responsabilità del proprietario di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale è esclusa, a norma dell’art. 2054, terzo comma, c.c., nel caso in cui il mezzo sia stato affidato, per riparazioni, ad un esercizio che pubblicamente e notoriamente svolga attività di autofficina e che presenti garanzie di serietà, da valutarsi ex ante e, cioè, con riguardo alle circostanze esistenti al momento dell’affidamento della vettura.

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