14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2038 del 2 marzo 1994
Testo massima n. 1
Poiché il genitore ha l’obbligo di concorrere al mantenimento del figlio fin dalla nascita di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 261 c.c., ancorché la procreazione naturale sia stata successivamente accertata con sentenza, il figlio naturale, che è titolare del correlativo diritto al mantenimento nei confronti del genitore, qualora tale mantenimento venga a cessare per la morte del genitore stesso, della quale sia responsabile, per fatto illecito, un terzo, ha diritto jure proprio nei confronti di quest’ultimo al risarcimento del danno, consistente nel pregiudizio economico per la cessazione del mantenimento, dal giorno in cui si è verificato tale danno e non dalla data in cui con sentenza, avente natura dichiarativa, è stata accertata la procreazione naturale.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
L’accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all’art. 2054 c.c., quando l’impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura della incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell’evento.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]