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Art. 1523 — Passaggio della proprietà e dei rischi

Art. 1523 — Passaggio della proprietà e dei rischi

Nella vendita [ 1470 ] a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna [ 1465 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 21390/2009

Nel caso di vendita con patto di riservato dominio di beni assicurati contro il furto, l’individuazione del soggetto legittimato a chiedere il pagamento dell’indennizzo assicurativo (che può essere anche il semplice possessore o utilizzatore del bene) non può essere fatta solo sulla base del dato letterale della clausola assicurativa, ma deve comprendere anche la verifica dell’interesse del venditore con patto di riservato dominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la legittimazione del venditore, ritenendo che unica legittimata a chiedere il pagamento dell’indennizzo assicurativo fosse la società che aveva acquistato con patto di riservato dominio).

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Cass. civ. n. 6322/2006

Il patto di riservato dominio può essere incluso anche in una vendita che preveda il pagamento del prezzo non rateale, ma interamente o parzialmente differito. In entrambi i casi l’elemento caratteristico della vendita è costituito dalla immediata eseguibilità della prestazione di consegna della cosa e dal differimento dell’effetto traslativo, che ha luogo soltanto all’atto della completa esecuzione della prestazione riguardante il pagamento del prezzo.

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Cass. civ. n. 6369/2002

Nel leasing di godimento, pattuito con funzione di finanziamento per la durata del contratto, i canoni costituiscono il corrispettivo dell’uso dei beni. Per contro nel leasing traslativo la circostanza che i beni conservino alla scadenza un valore residuo superiore rispetto al prezzo d’esercizio dell’opzione di acquisto assegna ai canoni la consistenza di corrispettivo del trasferimento. Pertanto in tale tipo di contratto è da escludere la nullità per mancanza di causa della clausola che, conformemente al disposto dell’art. 1523 c.c. in tema di vendite a rate con riserva di proprietà, ponga i rischi a carico del compratore sin dal momento della consegna.

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Cass. civ. n. 3415/1999

La compravendita immobiliare sottoposta alla condizione del pagamento del prezzo si inquadra nella figura della compravendita con riserva di proprietà e il trasferimento del relativo diritto si realizza col pagamento dell’ultima rata del prezzo; l’art. 1360 c.c. sulla retroattività della condizione non opera infatti tutte le volte che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati a un momento diverso da quello della conclusione del contratto. (Nella specie si è affermato che l’assegnazione in proprietà di un alloggio di edilizia economica e popolare opera dal momento del pagamento integrale del prezzo e che da tale momento decorre il divieto di alienazione del bene).

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Cass. civ. n. 560/1990

Qualora un coniuge si renda assegnatario e cessionario, con pagamento rateizzato del prezzo e conseguente riserva di proprietà in favore dell’ente cedente, di alloggio dell’edilizia residenziale pubblica, la data dell’acquisto di tale immobile, anche al fine di stabilire se esso ricada nella comunione legale dei beni con l’altro coniuge (art. 177, primo comma, lett. a c.c.), va individuata in base al contratto privatistico di trasferimento del diritto dominicale, stipulato dopo l’integrale versamento di quel prezzo.

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