10 Gen Art. 1465 — Contratto con effetti traslativi o costitutivi
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all’alienante non libera l’acquirente dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui l’effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l’acquirente non è liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione, se l’alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata [ 1378 ].
L’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione [ 1360 2 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 15344/2000
L’approvazione dei contratti di diritto privato ad evidenza pubblica stipulati dalla P.A. con i privati costituisce una condicio iuris sospensiva dell’efficacia di un negozio già perfetto. Ne consegue che, nei contratti ad evidenza pubblica traslativi della proprietà o di altri diritti reali, in attesa dell’approvazione, l’effetto «naturale» del trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale) non si verifica fin dal momento del perfezionamento, ma è, al pari degli effetti «obbligatori», quali l’obbligo alla consegna del bene e del pagamento del prezzo, subordinato all’approvazione. Pertanto, in tali ipotesi, il rischio dell’impossibilità della prestazione sopravvenuta nelle more dell’approvazione è, a norma dell’ultimo comma dell’art. 1465 c.c., a carico dell’alienante, e non dell’acquirente. (Fattispecie in tema di vendita dal Ministero delle finanze a privati di arenile eroso dalle mareggiate nel periodo di tempo intercorrente tra il momento dell’aggiudicazione e quello dell’approvazione).
Cass. civ. n. 2548/1982
Nella vendita di genere — poiché la proprietà si trasmette con l’individuazione della cosa fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti (art. 1378 c.c.) e, nell’ipotesi di impossibilità sopravvenuta, l’acquirente non è liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione solo se l’alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata (art. 1465, terzo comma c.c.) — la temporanea limitazione alla libera disponibilità della merce compravenduta derivante da sequestro penale della medesima intervenuto anteriormente alla consegna o alla individuazione, quando la merce è ancora di proprietà del venditore, configura un rischio che non può essere addossato all’acquirente, al fine di escluderne l’influenza ed incidenza sull’esigibilità della controprestazione da lui dovuta.
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