14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15344 del 1 dicembre 2000
Testo massima n. 1
L’approvazione dei contratti di diritto privato ad evidenza pubblica stipulati dalla P.A. con i privati costituisce una condicio iuris sospensiva dell’efficacia di un negozio già perfetto. Ne consegue che, nei contratti ad evidenza pubblica traslativi della proprietà o di altri diritti reali, in attesa dell’approvazione, l’effetto «naturale» del trasferimento della proprietà [ o di altro diritto reale ] non si verifica fin dal momento del perfezionamento, ma è, al pari degli effetti «obbligatori», quali l’obbligo alla consegna del bene e del pagamento del prezzo, subordinato all’approvazione. Pertanto, in tali ipotesi, il rischio dell’impossibilità della prestazione sopravvenuta nelle more dell’approvazione è, a norma dell’ultimo comma dell’art. 1465 c.c., a carico dell’alienante, e non dell’acquirente. [ Fattispecie in tema di vendita dal Ministero delle finanze a privati di arenile eroso dalle mareggiate nel periodo di tempo intercorrente tra il momento dell’aggiudicazione e quello dell’approvazione ].
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