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Art. 1360 — Retroattività della condizione

Art. 1360 — Retroattività della condizione

Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.

Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica [ 1467 ], l’avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12895/2012

La proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, se pure rende privo di effetti l’adempimento tardivo, non impedisce al contratto di continuare a produrre i propri effetti, sino a quando la domanda non sia accolta. Da ciò consegue che ove il trasferimento della proprietà sia stato sottoposto dalle parti ad una condizione sospensiva, l’avverarsi di questa produce i propri effetti quand’anche avvenga successivamente alla domanda di risoluzione, purché prima dell’accoglimento di essa.

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Cass. civ. n. 14112/2009

Allorché fra le parti di un contratto di compravendita avente ad oggetto un’area edificabile sia stato pattuito che, per il caso della realizzazione di una maggiore volumetria da parte dell’acquirente, questi sia obbligato al pagamento di un prezzo ulteriore, maggiorato di una somma a titolo di interessi per il periodo intercorrente fra la data della compravendita e quella del pagamento del conguaglio, detti interessi non hanno carattere moratorio, ma compensativo, in quanto, essendo il supplemento del corrispettivo subordinato ad un evento futuro ed incerto, qualificabile come condizione sospensiva, i relativi effetti retroagiscono, ai sensi dell’art. 1360 c.c., al momento della conclusione del contratto, con la conseguenza che gli interessi hanno la funzione di integrare il corrispettivo e non di risarcire il danno cagionato dal ritardo e, pertanto, concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

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Cass. civ. n. 7377/1996

In tema di negozio condizionato, ove, ai sensi dell’art. 1359 codice civile, si debba ritenere verificata la condizione mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa, deve aversi riguardo, al fine della determinazione dei rispettivi diritti ed obblighi, alla situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto, non essendo invece consentito fare riferimento ad un’epoca successiva, attesa la retroattività della condizione stabilita dall’art. 1360 codice civile, il cui disposto deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie regolata dal citato art. 1359 codice civile.

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Cass. civ. n. 949/1985

Qualora l’operatività di un contratto (nella specie, agenzia) venga subordinata dalle parti al perfezionarsi di un altro contratto fra una di esse ed un terzo (nella specie, fornitura al preponente di componenti degli impianti industriali dei quali l’agente avrebbe dovuto promuovere la vendita), il collegamento funzionale fra l’uno e l’altro negozio si traduce, per il primo, in una condizione di natura sospensiva, in quanto la sua efficacia viene a trovare presupposto nella conclusione del secondo. Ne consegue che il mancato verificarsi di tale condizione osta a che il contratto concluso, ancorché ad esecuzione continuata o periodica, possa produrre qualsiasi effetto, restando in particolar modo inapplicabile il disposto dell’art. 1360 secondo comma c.c., sulla salvezza delle prestazioni già eseguite, il quale riguarda la diversa ipotesi della condizione risolutiva.

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