10 Gen Art. 1359 — Avveramento della condizione
La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1887/2018
Colui che si è obbligato a trasferire un bene sotto la condizione sospensiva dell’ottenimento di determinate autorizzazioni o concessioni amministrative ha il dovere di conservare integre le ragioni della controparte, comportandosi secondo buona fede, compiendo, cioè, tutte le attività, che da lui dipendono, per l’avveramento di siffatta condizione, le quali tuttavia non possono implicare il sacrificio dei suoi diritti o interessi, in particolare imponendo l’accettazione del mutamento dell’equilibrio economico delle prestazioni stabilito nel contratto, posto che l’obbligo di buona fede è semplicemente volto ad impedire (e non a provocare) ai contraenti un minor vantaggio ovvero un maggior aggravio economico.
Cass. civ. n. 3207/2014
La parte che si è obbligata o ha alienato un bene sotto la condizione sospensiva del rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie alle finalità economiche dell’altra parte deve compiere, secondo buona fede, tutte le attività che da lei dipendono per l’avveramento della condizione, senza impedire che la P.A. provveda sul rilascio delle autorizzazioni, potendo l’altra parte, in caso contrario, chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, da accertare con il criterio della regolarità causale, ove risulti, in base alla situazione esistente nel momento in cui si è verificato l’inadempimento, che la condizione avrebbe potuto avverarsi, mediante il legittimo rilascio delle autorizzazioni.
Cass. civ. n. 8843/2013
Nell’ipotesi di negozio condizionato, per l’operatività dell’art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile nel caso di mero comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inverata la condizione sospensiva – apposta al licenziamento intimato per chiusura di una unità produttiva – della mancata accettazione di un trasferimento ad altra sede, in conseguenza del silenzio serbato dal lavoratore sulla proposta di trasferimento avanzata, anche dopo averne avuto piena conoscenza al rientro da un soggiorno all’estero).
Cass. civ. n. 8172/2013
La norma dell’art. 1359 cod. civ., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa, trova applicazione nella sola ipotesi di condizione casuale (il cui avveramento dipende, cioè, dal caso o dalla volontà di terzi) o di condizione mista (il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà dei terzi, in parte dalla volontà di uno dei contraenti), ma non nell’ipotesi di condizione potestativa semplice o impropria. (Nel caso di specie, è stata ritenuta condizione meramente potestativa quella apposta ad un contratto di lavoro dirigenziale che subordinava il pagamento di un incentivo al dirigente di una I.P.A.B. non al dato oggettivo del raggiungimento di un risultato positivo di gestione da valutarsi da parte di un arbitratore o del giudice, bensì ad un giudizio positivo del rappresentante legale dell’ente).
Cass. civ. n. 13099/2011
Qualora le parti, al momento della stipulazione del contratto, abbiano sottoposto l’efficacia di una o più clausole del medesimo all’avverarsi di una condizione sospensiva costituita dal conseguimento di un provvedimento amministrativo, al fine di valutare, ai sensi dell’art. 1359 c.c., se tale condizione si possa considerare come avverata, la prova non può avere ad oggetto la certezza che il provvedimento amministrativo vi sarebbe stato, ma solo lo stabilire se, in quella determinata situazione, la conclusione positiva del procedimento amministrativo fosse o meno da ritenere possibile.
Cass. civ. n. 2863/2006
In tema di contratto, le parti possono assumere l’evento consistente nella condicio iuris che è un requisito necessario di efficacia del negozio, alla stessa stregua di una
condicio facti assoggettando la prima a regolamentazione pattizia pur non potendola superare o eliminare in forza di successivi accordi o per loro inerzia; infatti, la stessa trovando fonte nell’ordinamento giuridico esula dall’autonomia negoziale nel senso che il suo mancato definitivo avveramento rende irrimediabilmente inefficace il contratto indipendentemente dalla volontà delle parti. Ne consegue che, essendo legittima la previsione di un limite temporale all’avverarsi della condicio iuris il venir meno, nel termine stabilito, dell’elemento (esterno) legalmente necessario per l’efficacia del contratto, ne comporta l’invalidità. (Nella specie, le parti avevano subordinato l’efficacia del contratto preliminare di vendita di un bene immobile al rilascio – mai avvenuto — della concessione edilizia entro un dato termine).
Cass. civ. n. 13457/2004
L’art. 1359 c.c. — a norma del quale la condizione si ha per avverata se è mancata per causa imputabile alla parte interessata al non avveramento — non intende riferirsi soltanto a coloro che, per contratto, apparivano avere interesse al verificarsi della condizione, ma anche ai comportamenti di chi, in concreto, secondo l’accertamento del giudice di merito, ha dimostrato, con una successiva condotta, di non avere più interesse al verificarsi della condizione, ponendo in essere atti tali da contribuire a far insorgere un fattore modificativo del naturale iter attuativo dell’efficacia del contratto. (Nella specie, pattuita la compravendita di numerosi appartamenti per i quali era in corso la pratica di concessione edilizia e pagato il prezzo con la datio in solutum di un terreno edificabile, l’adempimento delle obbligazioni del costruttore promittente venditore era stato garantito con polizza fideiussoria a beneficio della promissaria acquirente, la cui validità era stata condizionata al rilascio al venditore della concessione edilizia; la S.C ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto avverata la suddetta condizione perché il mancato rilascio della concessione edilizia era addebitabile all’omissione, da parte del promittente venditore, di adempimenti indispensabili).
Cass. civ. n. 6423/2003
La norma dell’art. 1359 c.c., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione abbia anch’essa interesse all’avveramento di essa. La condizione può ritenersi apposta nell’interesse di una sola delle parti contraenti soltanto quando vi sia un’espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero allorché — tenuto conto della situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto — vi sia un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l’altra parte non abbia alcun interesse; in mancanza, la condizione stessa deve ritenersi apposta nell’interesse di entrambi i contraenti.
Cass. civ. n. 1288/2003
L’impossibilità sopravvenuta della condizione, a differenza della condizione impossibile ab initio (che rende nullo il negozio ai sensi dell’art. 1354 c.c.), se trattasi di condizione sospensiva si traduce semplicemente nel mancato verificarsi dell’evento dedotto in condizione; ne consegue che il debitore che è obbligato ad effettuare la sua prestazione al verificarsi della condizione deve ritenersi definitivamente sciolto dalla obbligazione in caso di impossibilità sopravvenuta del verificarsi dell’evento dedotto in condizione (nel caso di specie, debitore era una banca che aveva effettuato una apertura di credito documentale in favore del creditore italiano di una società irachena, il cui credito sarebbe divenuto esigibile dietro presentazione dei documenti attestanti il corretto svolgimento dell’operazione commerciale, non più potuta eseguire a causa dell’embargo sopravvenuto).
Cass. civ. n. 10265/1998
L’art. 1359 c.c. consente attraverso una
fictio di avveramento, di ritenere il contratto efficace quando il fatto impeditivo del verificarsi della condizione sia determinato da un comportamento imputabile a titolo di dolo o colpa al soggetto controinteressato in tal modo sanzionando le condotte contrarie a correttezza e buona fede che influiscono sulla pendenza della condizione al fine di mantenere integre le ragioni dell’altra parte. Lo stabilire se il mancato avveramento si debba attribuire a causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario, per trarne la conseguenza di considerare la condizione come avverata, involge una indagine di mero fatto il cui risultato è insindacabile in sede di legittimità, se non ricorrono vizi logici o errori di diritto.
Cass. civ. n. 2168/1998
L’art. 1359 c.c. — a norma del quale la condizione si ha per avverata se è mancata per causa imputabile alla parte interessata al non avveramento — si applica anche quando l’evento futuro sia il rilascio di una concessione amministrativa, ove risulti accertato che, senza il comportamento della parte suddetta, la concessione sarebbe stata emanata. Né la circostanza che una condizione è apposta in favore di una parte ne esclude quando l’interesse di questa, eventualmente sopravvenuto, al non avveramento, sicché resta fermo il potere-dovere del giudice del merito di identificare quale sia la parte che in concreto, violando gli obblighi di correttezza, con il suo comportamento, colposo o doloso, ha contribuito a modificare l’
iter attuativo del contratto.
Cass. civ. n. 10220/1996
Quando l’efficacia (o la risoluzione) di un contratto sia subordinata ad un avvenimento futuro ed incerto, il comportamento di una parte che avendone interesse abbia impedito l’evento assume rilievo ai sensi dell’art. 1359 c.c., solo se la condizione è apposta nell’interesse dell’altra parte, in quanto nell’ipotesi di condizione bilaterale, entrambi i contraenti hanno necessariamente interesse a che la, condizione pattuita a favore di ciascuno di essi si avveri. In quest’ultimo caso non trova applicazione l’art. 1359 c.c. che considera equivalente all’avverarsi della condizione il suo non verificarsi in dipendenza del comportamento positivo del contraente titolare di un interesse contrario.
Cass. civ. n. 7377/1996
Nell’ipotesi di negozio condizionato, per l’operatività della disposizione di cui all’art. 1359 — a norma della quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa – è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile in un semplice comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge.
Cass. civ. n. 5243/1996
La norma dell’art. 1359 codice civile secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa trova applicazione nella sola ipotesi di condizione casuale (il cui avveramento dipende cioè dal caso o dalla volontà di terzi) o di condizione mista (il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà dei terzi, in parte dalla volontà di uno dei contraenti) ma non nell’ipotesi di condizione potestativa semplice o impropria. (Principio ribadito con riguardo ad una fattispecie in cui un dirigente d’azienda, invocando l’art. 1359 codice civile aveva rivendicato il diritto a taluni benefici economici, quali l’inserimento di un fondo di investimento e l’esercizio di una stock option, convenuti come applicabili a partire rispettivamente dal settimo e dal terzo anno di anzianità, pur essendo stato licenziato prima che fosse trascorso il numero di anni contrattualmente previsto per conseguirli).
Cass. civ. n. 13519/1991
L’art. 1359 c.c. secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa, è norma eccezionale in quanto prevede una fictio iuris, che non è suscettibile di interpretazione analogica, con la conseguenza che non può considerarsi non avverata la condizione nell’opposta ipotesi dell’avveramento della condizione per fatto imputabile alla parte che aveva interesse all’avveramento stesso.
Cass. civ. n. 2747/1989
Rientrano nell’ambito di operatività dell’art. 1359 c.c., malgrado la formulazione letterale della norma, sia le condizioni sospensive che le risolutive, e sia le condizione positive che le negative. Pertanto, nel caso in cui un contratto sia assoggettato a condizione risolutiva e l’evento dedotto in condizione sia il mancato accadimento di un certo fatto entro un tempo determinato, la detta disposizione implica che il contratto non possa considerarsi risolto, anche se il fatto non sia tempestivamente accaduto, qualora il mancato accadimento sia casualmente ricollegabile ad un comportamento imputabile, a titolo di dolo o di colpa, al contraente che aveva interesse alla risoluzione.
Cass. civ. n. 5360/1985
La parte avente interesse contrario all’avveramento della condizione va individuata con riferimento alla natura del negozio condizionato e alla posizione in esso assunta dalle parti, non rilevando la circostanza che una di loro tragga vantaggio immediato e diretto dal verificarsi dell’evento dedotto in condizione quando tale evento determinerebbe con la sopravvenuta efficacia o risoluzione del contratto — a seconda che si tratti di condizione sospensiva ovvero risolutiva — una situazione, nell’ambito del rapporto giuridico condizionato, sfavorevole allo stesso soggetto sicché si debba in concreto ritenere che egli avesse un interesse contrario all’avveramento della condizione.
Cass. civ. n. 2464/1985
Perché la condizione possa considerarsi mancata è necessario che l’evento in essa previsto non possa più verificarsi per causa imputabile alla parte avente interesse contrario al suo avveramento. In mancanza di un termine prestabilito, l’avvenuto decorso di un periodo di tempo piuttosto lungo senza che l’evento si sia verificato, non è di per sé sufficiente a fare ritenere mancata la condizione in quanto non dà l’assoluta certezza che tale evento non potrà più avere luogo. Ai fini dell’applicazione della norma dell’art. 1359 c.c. è necessario il dolo o la colpa della parte che ha interesse contrario all’avveramento della condizione, ma tale stato soggettivo non è ravvisabile in un semplice comportamento inattivo (tanto più se ad esso faccia riscontro la condotta inattiva dell’altro contraente), salvo che questo costituisca violazione di un obbligo di agire alla parte stessa imposto dal contratto o dalla legge.
Cass. civ. n. 5213/1983
Qualora l’efficacia o la risoluzione di un contratto sia subordinata alla verificazione di un avvenimento futuro ed incerto ancorché dipendente in tutto o in parte dalla volontà di uno dei contraenti (condizione potestativa o mista), la mancata verificazione di tale evento comporta le conseguenze dal contratto previste, senza poter applicare l’art. 1359 c.c. (per il quale si considera avverata la condizione quando l’evento in cui essa consiste è stato impedito dalla parte avente interesse contrario al suo verificarsi), perché l’omissione di un’attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e farsi assurgere a fonte di responsabilità, in quanto l’attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, il che deve invece escludersi per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo della condizione mista.
Cass. civ. n. 3936/1983
Il carattere unilaterale o bilaterale della condizione contrattuale, rilevante al fine dell’applicabilità o meno dell’art. 1359 c.c. sulla finzione legale di avveramento della condizione medesima, va affermato a secondo che essa risulti rivolta a garantire esclusivamente l’interesse di uno dei contraenti, ovvero l’interesse di entrambi, non anche, pertanto, in base alla sua provenienza dalla volontà dell’uno o dell’altro contraente, dato che, vertendosi in tema di patto contrattuale, la sua stipulazione consegue in entrambi i casi ad una manifestazione negoziale bilaterale.
Cass. civ. n. 883/1977
A differenza della condicio facti —
la quale nasce dalla autonomia contrattuale delle parti ed è inserita nel contratto nell’interesse esclusivo di una di esse, la quale, conseguentemente, ha la facoltà di avvalersene odi rinunziarvi senza che la controparte possa comunque ostacolarne la volontà — la condicio juris consiste in eventi che, pur incidendo sull’efficacia del contratto, esulano però dalla autonomia negoziale delle parti perché hanno la loro fonte nell’ordinamento giuridico, donde la non riferibilità a detta condizione della funzione legale di avveramento di cui all’art. 1359 c.c. e la non disponibilità della stessa da parte dei contraenti.
Cass. civ. n. 1468/1974
Perché possa considerarsi avverata, a norma dell’art. 1359 c.c., la condizione mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessario anzitutto individuare quale delle parti avesse in concreto tale interesse, per poi stabilire se nel comportamento da essa tenuto in pendenza della condizione sia ravvisabile l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Entrambi gli accertamenti implicano giudizi di fatto, da compiersi attraverso la valutazione delle risultanze di causa, che non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se motivati in modo corretto ed esauriente.
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