14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5213 del 28 luglio 1983
Testo massima n. 1
Qualora l’efficacia o la risoluzione di un contratto sia subordinata alla verificazione di un avvenimento futuro ed incerto ancorché dipendente in tutto o in parte dalla volontà di uno dei contraenti [ condizione potestativa o mista ], la mancata verificazione di tale evento comporta le conseguenze dal contratto previste, senza poter applicare l’art. 1359 c.c. [ per il quale si considera avverata la condizione quando l’evento in cui essa consiste è stato impedito dalla parte avente interesse contrario al suo verificarsi ], perché l’omissione di un’attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e farsi assurgere a fonte di responsabilità, in quanto l’attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, il che deve invece escludersi per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo della condizione mista.
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