14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10265 del 16 ottobre 1998
Testo massima n. 1
A differenza del mandatario, il quale compie atti giuridici per conto del mandante, l’agente si limita verso corrispettivo a promuovere la conclusione di affari fra preponente e terzi in una zona determinata, salvo che come previsto dall’art. 1752 c.c. gli sia stato attribuito il potere di stipulare i contratti in rappresentanza di colui che gli ha affidato l’incarico. Pertanto in relazione a questa possibilità la riconduzione del rapporto all’uno o all’altro schema va operata avendo riguardo ad altri criteri, tratti dalla disciplina positiva e, principalmente, a quello della stabilità, la quale è caratteristica del rapporto di agenzia e comporta che l’incarico sia stato dato per una serie indefinita di affari.
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Testo massima n. 2
L’art. 1359 c.c. consente attraverso una
fictio di avveramento, di ritenere il contratto efficace quando il fatto impeditivo del verificarsi della condizione sia determinato da un comportamento imputabile a titolo di dolo o colpa al soggetto controinteressato in tal modo sanzionando le condotte contrarie a correttezza e buona fede che influiscono sulla pendenza della condizione al fine di mantenere integre le ragioni dell’altra parte. Lo stabilire se il mancato avveramento si debba attribuire a causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario, per trarne la conseguenza di considerare la condizione come avverata, involge una indagine di mero fatto il cui risultato è insindacabile in sede di legittimità, se non ricorrono vizi logici o errori di diritto.
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