14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 883 del 4 marzo 1977
Testo massima n. 1
A differenza della condicio facti —
la quale nasce dalla autonomia contrattuale delle parti ed è inserita nel contratto nell’interesse esclusivo di una di esse, la quale, conseguentemente, ha la facoltà di avvalersene odi rinunziarvi senza che la controparte possa comunque ostacolarne la volontà — la condicio juris consiste in eventi che, pur incidendo sull’efficacia del contratto, esulano però dalla autonomia negoziale delle parti perché hanno la loro fonte nell’ordinamento giuridico, donde la non riferibilità a detta condizione della funzione legale di avveramento di cui all’art. 1359 c.c. e la non disponibilità della stessa da parte dei contraenti.
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