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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12895 del 24 luglio 2012

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12895 del 24 luglio 2012

Testo massima n. 1

La proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, se pure rende privo di effetti l’adempimento tardivo, non impedisce al contratto di continuare a produrre i propri effetti, sino a quando la domanda non sia accolta. Da ciò consegue che ove il trasferimento della proprietà sia stato sottoposto dalle parti ad una condizione sospensiva, l’avverarsi di questa produce i propri effetti quand’anche avvenga successivamente alla domanda di risoluzione, purché prima dell’accoglimento di essa.

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