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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21390 del 8 ottobre 2009

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21390 del 8 ottobre 2009

Testo massima n. 1

Nel caso di vendita con patto di riservato dominio di beni assicurati contro il furto, l’individuazione del soggetto legittimato a chiedere il pagamento dell’indennizzo assicurativo [ che può essere anche il semplice possessore o utilizzatore del bene ] non può essere fatta solo sulla base del dato letterale della clausola assicurativa, ma deve comprendere anche la verifica dell’interesse del venditore con patto di riservato dominio. [ Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la legittimazione del venditore, ritenendo che unica legittimata a chiedere il pagamento dell’indennizzo assicurativo fosse la società che aveva acquistato con patto di riservato dominio ].

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