10 Gen Art. 1524 — Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi
La riserva della proprietà [ 1523 ] è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa [ 2704 ] anteriore al pignoramento.
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore a euro 15,49, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente [ 1153 ], purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita [ 2762; 84, 254, 255 disp. att. ].
Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri [ 2683; 175 disp. att. ]
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2161/2006
In caso di vendita con riserva di proprietà, per l’opponibilità del relativo patto al terzo acquirente è necessaria, ai sensi dell’art. 1524 c.c., la ricorrenza dei requisiti della trascrizione del medesimo nell’apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale del luogo ove il bene (nel caso, autovettura) si trova, e della permanenza in tale luogo del detto bene al momento dell’acquisto da parte del terzo.
Cass. civ. n. 1999/1998
Il patto di riservato dominio che sia munito di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del compratore è opponibile alla massa fallimentare anche se stipulato successivamente alla vendita del bene mobile, salva l’inefficacia del patto derivante dall’eventuale esercizio dell’azione revocatoria fallimentare volta a far valere la menzionata non contestualità quale indice della gratuità del patto ai fini di cui all’art. 64 L. fall. L’opponibilità al fallimento del patto di riservato dominio postula esclusivamente che la sua stipulazione risulti da atto di data certa anteriore al fallimento e non anche che sia iscritto a norma dell’art. 1524, comma secondo c.c., essendo tale formalità necessaria per l’opponibilità al terzo acquirente.
Cass. civ. n. 5324/1991
Con riguardo alla vendita di un bene mobile, con riserva di proprietà, che può essere validamente stipulata anche verbalmente, l’atto scritto è necessario solo ai fini dell’opponibilità della detta riserva di proprietà ai creditori del compratore e può consistere, oltre che nella scrittura contenente le dichiarazioni negoziali originarie, anche in un documento successivo alla vendita, inteso ad accertare o riconoscere l’avvenuta stipulazione della riserva e redatto al solo fine di acquisire certezza di data ai fini dell’opponibilità, atteso che, secondo il dettato dell’art. 1524 c.c., la suddetta riserva deve risultare da atto scritto, ma non necessariamente trovare nell’atto scritto la fonte negoziale del rapporto. Pertanto, il patto di riservato dominio che sia munito di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del compratore è opponibile alla massa fallimentare anche se stipulato successivamente alla vendita del bene mobile, salva l’inefficacia del medesimo patto derivante dall’esercizio di azione revocatoria fallimentare volta a far valere la non contestualità tra la riserva di proprietà e la vendita.
Cass. civ. n. 1857/1980
Qualora il patto di riservato dominio sia opponibile al creditore del compratore, ai sensi dell’art. 1524 c.c., perché contenuto nel documento negoziale di compravendita, registrato in data anteriore al pignoramento, è onere del creditore, che sostenga la non contestualità della vendita e del patto, di fornire la relativa prova, tenendo conto che essa non può essere di per sé desunta dalla circostanza della tardività della registrazione rispetto alla conclusione del contratto.
Cass. civ. n. 3429/1978
L’opponibilità della riserva di proprietà ai creditori del compratore, con riguardo a macchinari non soggetti ad iscrizione in pubblici registri, postula esclusivamente che la riserva stessa risulti da atto scritto di data anteriore al pignoramento, ai sensi dell’art. 1524 primo comma c.c., e non pure che sia trascritta negli appositi registri tenuti nella cancelleria del tribunale, a norma del secondo comma di detto articolo, in quanto tale ultima formalità si riferisce alla diversa ipotesi dell’opponibilità del patto di riservato dominio anche al terzo acquirente.
Cass. civ. n. 2023/1977
Qualora, con unico atto, siano state vendute, con riserva di proprietà, alcune macchine ed altri beni mobili di diversa natura (nella specie, armadi-frigorifero di un «bar», assieme a tutte le altre attrezzature dell’esercizio), i requisiti previsti dall’art. 1524 secondo comma c.c., per l’opponibilità al terzo acquirente della riserva di proprietà sui macchinari (trascrizione nell’apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale, ed ubicazione dei beni, alla data dell’acquisto del terzo, nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita), non possono ritenersi necessari anche con riguardo alle altre cose mobili, rimanendo irrilevante che i contraenti le abbiano considerate come un tutto unitario con i macchinari.
Cass. civ. n. 4100/1975
Nell’ipotesi di contratti di compravendita con riserva di proprietà (nella specie stipulati o riprodotti con moduli a stampa) e di successivo fallimento del compratore, la registrazione della scrittura di vendita in data posteriore a quella della conclusione del contratto (ma antecedente alla dichiarazione del fallimento), non vale, di per sé, a far presumere la non contemporaneità dei patti contenuti nella detta scrittura e la conseguente gratuità (per mancanza di corrispettivo) del patto di riservato dominio. Pertanto, nell’ipotesi anzidetta, incombe sul fallimento l’onere di provare che il patto di riservato dominio è stato stipulato in epoca posteriore a quella della stipula del contratto di compravendita, al fine di dimostrare la inopponibilità, nei suoi confronti, di tale patto a norma dell’art. 64 legge fallimentare.
Cass. civ. n. 2016/1975
La riserva di proprietà a favore del venditore può essere opposta ai creditori del compratore e, nel caso che il compratore fallisca, al fallimento di questo, non solo quando trattisi di vendita a rate, ma in ogni caso di differimento del pagamento del prezzo. Né diversamente può argomentarsi dall’art. 73 della legge fallimentare, in cui la riserva di proprietà viene menzionata solamente con riguardo alla vendita a rate, giacché anzi, nella rubrica e nel primo comma dello stesso articolo vengono congiuntamente disciplinate la vendita a rate e quella a termine.
Cass. civ. n. 1860/1974
Il venditore con patto di riservato dominio stipulato all’estero senza data certa, non può far valere la sua qualità di proprietario nei confronti dei terzi, poiché l’opponibilità a costoro di detto patto — ancorché valido secondo l’ordinamento straniero — in quanto attiene al regime del diritto di proprietà su cose mobili esistenti in Italia nel momento in cui il diritto è fatto valere in giudizio, è regolato dalla legge italiana, e perché, in ogni caso, la disciplina della riserva di proprietà, costituendo eccezione al principio della libera circolazione di beni, è di ordine pubblico e quindi soggetta alla legge italiana.
Cass. civ. n. 2040/1972
La norma dell’art. 1524 c.c., nel rendere inopponibile ai terzi creditori del compratore il patto di riserva di proprietà che acceda ad un contratto di vendita, non trova la sua ratio nell’intento di salvaguardare i creditori da un atto che debba presumersi compiuto al fine di pregiudicare la loro sfera giuridica, ma nell’esigenza di tutelarli dal pregiudizio che in linea di fatto può loro derivare, in relazione al loro affidamento nell’estensione della garanzia generale anche al bene oggetto della vendita, dalla circostanza che quest’ultimo, ancorché acquistato e pur se trasferito nel possesso, non è divenuto di proprietà del loro debitore. Ad esigenza analoga il legislatore si è informato, ferma rimanendo la disponibilità degli altri mezzi di tutela offerti dalla speciale disciplina concorsuale, nell’art. 45 della legge fallimentare, richiedendo l’esistenza, prima della dichiarazione di fallimento, delle formalità necessarie anche nel diritto comune per rendere opponibili gli atti ai terzi (e quindi, in caso di vendita con riservato dominio, anche le formalità dell’art. 1524 c.c.). Con la norma dell’art. 64 della legge fallimentare, invece, nella parte in cui esso sancisce l’inefficacia, rispetto ai creditori, degli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nei due anni anteriori al fallimento, il legislatore ha previsto una ipotesi normativa che si differenzia nella ratio, nell’oggetto e nei limiti, da quelle che precedono. Quanto alla ratio perché ispirata ad una presunzione di frode; quanto all’oggetto, perché essa riguarda atti a titolo gratuito; quanto ai limiti, con particolare riferimento alla materia della prova, perché la legge non ne pone alcuno che non possa già intendersi ricompreso nella sancita inefficacia relativa dell’atto compiuto entro i due anni predetti. Dalla diversità delle ipotesi normative considerate deriva l’impossibilità dell’applicazione automatica della disciplina e degli effetti della prima (operante anche con riferimento alla procedura concorsuale in virtù dell’art. 45 legge fallimentare) ai casi previsti dalla seconda, ove in questi non ricorrano, anche, della prima, tutti i presupposti.
[adrotate group=”7″]