14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2161 del 31 gennaio 2006
Testo massima n. 1
Con riferimento al contratto di vendita con riserva della proprietà e per il caso di inadempimento del compratore, l’art. 1526 c.c. prevede la restituzione da parte del venditore delle rate riscosse [ salvo il diritto ad un equo compenso ed al risarcimento del danno ], ma non condiziona alla medesima l’emissione della pronunzia stessa di risoluzione del contratto.
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Testo massima n. 2
In caso di vendita con riserva di proprietà, per l’opponibilità del relativo patto al terzo acquirente è necessaria, ai sensi dell’art. 1524 c.c., la ricorrenza dei requisiti della trascrizione del medesimo nell’apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale del luogo ove il bene [ nel caso, autovettura ] si trova, e della permanenza in tale luogo del detto bene al momento dell’acquisto da parte del terzo.
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