Art. 84 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 1524 del codice, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata.
Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il confratto non risulta da atto pubblico.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.