14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2023 del 18 maggio 1977
Testo massima n. 1
Qualora, con unico atto, siano state vendute, con riserva di proprietà, alcune macchine ed altri beni mobili di diversa natura [ nella specie, armadi-frigorifero di un «bar», assieme a tutte le altre attrezzature dell’esercizio ], i requisiti previsti dall’art. 1524 secondo comma c.c., per l’opponibilità al terzo acquirente della riserva di proprietà sui macchinari [ trascrizione nell’apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale, ed ubicazione dei beni, alla data dell’acquisto del terzo, nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita ], non possono ritenersi necessari anche con riguardo alle altre cose mobili, rimanendo irrilevante che i contraenti le abbiano considerate come un tutto unitario con i macchinari.
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