Cass. civ. n. 1999 del 24 febbraio 1998

Testo massima n. 1


Il patto di riservato dominio che sia munito di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del compratore è opponibile alla massa fallimentare anche se stipulato successivamente alla vendita del bene mobile, salva l'inefficacia del patto derivante dall'eventuale esercizio dell'azione revocatoria fallimentare volta a far valere la menzionata non contestualità quale indice della gratuità del patto ai fini di cui all'art. 64 L. fall.

Testo massima n. 2


L'opponibilità al fallimento del patto di riservato dominio postula esclusivamente che la sua stipulazione risulti da atto di data certa anteriore al fallimento e non anche che sia iscritto a norma dell'art. 1524, comma secondo c.c., essendo tale formalità necessaria per l'opponibilità al terzo acquirente.