14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1240 del 2 febbraio 1995
Testo massima n. 1
La prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. da parte del conducente, nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea ma¬novra di emergenza.
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