Avvocato.it

Art. 349 — Violazione di sigilli

Art. 349 — Violazione di sigilli

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell’Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa [ 705, 752762, 260, 261 ], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”10″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”12″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 7371/2017

Ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli previsto dall’art. 349, comma secondo, cod. pen. nei confronti di colui che ha in custodia la cosa, la prova della sussistenza del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosa dall’agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall’art. 350 cod. pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode; tuttavia è onere di quest’ultimo addurre gli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi, qualora risulti accertato che egli, benché direttamente a conoscenza della effrazione dei sigilli, abbia omesso di avvertire dell’accaduto l’autorità.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 5430/2017

Il delitto di violazione di sigilli, di cui all’art. 349 cod. pen., si configura anche quando la ripresa dell’attività edilizia sia avvenuta successivamente alla pronuncia di dissequestro del bene, da parte dell’autorità giudiziaria ma prima della rimozione dei sigilli da parte degli organi dell’esecuzione, atteso che sino a tale momento permane il vincolo di indisponibilità materiale del bene e l’efficacia dei sigilli che lo rendono manifesto.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 1743/2017

In tema di violazione dei sigilli, l’elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico, per la cui sussistenza è sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti e voglia realizzare la violazione dei sigilli apposti per legge o sulla base di un provvedimento dell’autorità competente per garantire la conservazione o l’identità di un bene, senza che sia necessario il fine specifico di recare un “vulnus”alla conservazione o all’identità della cosa sequestrata.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 39368/2015

Non integra il reato di violazione di sigilli, l’asportazione da veicolo assoggettato a sequestro amministrativo del foglio o cartello adesivo apposto sullo stesso e recante l’indicazione del disposto sequestro a norma dell’art. 394, comma nono, reg. cod. strad. (In motivazione, la Corte ha osservato che la segnalazione dello stato di sequestro amministrativo, di cui alla disposizione citata, non costituisce un vincolo equivalente ai “sigilli”, distintamente apponibili, secondo quanto previsto dal comma quinto dello stesso articolo, solo in caso di necessità).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 24684/2015

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 349 c.p., non occorre che i sigilli siano stati materialmente apposti, né tanto meno che gli stessi siano stati oggetto di rottura o di rimozione, essendo sufficiente l’esistenza di qualche atto attraverso il quale sia stata resa manifesta la volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni condotta di disposizione o manomissione da parte di persone non autorizzate, poiché oggetto specifico della tutela penale è l’interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto, per disposizione di legge o per ordine dell’autorità, ad una determinata cosa mobile o immobile, al fine di assicurarne la conservazione, l’identità e la consistenza oggettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse reputato sufficiente la notifica all’imputato del provvedimento di sequestro di un immobile, oggetto di lavori abusivi, con contestuale nomina dello stesso a custode del manufatto ed espressa intimazione a non immutare lo stato dei luoghi).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3133/2014

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 349 cod. pen., anche nella forma aggravata dall’avere agito nella qualità di custode, non occorre che i sigilli siano già materialmente apposti né che siano oggetto di rottura o rimozione, essendo sufficiente l’esistenza di qualche segno esteriore attraverso il quale sia resa manifesta la volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni atto di disposizione o manomissione da parte di persona non autorizzata. (Fattispecie in cui era stato apposto un cartello con l’indicazione dell’avvenuto sequestro).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 34281/2013

Il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere ritenuto coincidente con quello dell’accertamento – sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza – salvo che venga rigorosamente provata l’esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l’epoca di commissione del fatto.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 35956/2010

Risponde del reato di violazione di sigilli, in concorso con terzi, il custode del bene in sequestro che non abbia adeguatamente vigilato sull’integrità dei sigilli apposti, a nulla rilevando il fatto che risiedesse in luogo diverso da quello ove era sito il bene in sequestro, non potendo valere detta circostanza come forza maggiore impeditrice dell’esercizio del dovere di vigilanza.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 5385/2010

Il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l’uso illegittimo della cosa, perchè questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell’art. 349 c.p., di assicurare la conservazione o la identità della cosa. (Nella specie, i sigilli erano stati apposti dalla Polizia municipale ad una macchinetta da caffé e ad una scaffalatura in cui erano esposte bevande, all’interno di un pubblico esercizio nel quale si effettuava attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 31138/2008

Il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano apposti solo su una parte della res sequestrata, in quanto l’apposizione dei medesimi è operata a tutela del vincolo che riguarda l’integrità e l’immodificabilità dell’intera res in sequestro ed investe qualsiasi attività che si svolga in sostanziale contrasto con il vincolo medesimo.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 23128/2007

Il reato di violazione dei sigilli presenta natura plurioffensiva in ragione della sua idoneità a ledere, oltre che l’interesse della Pubblica autorità ad assicurare l’indisponibilità del bene per ragioni di giustizia o altro, anche un parallelo o concorrente interesse di un soggetto privato alla conservazione della identità del bene. (Fattispecie nella quale la violazione dei sigilli apposti su manufatto abusivo e la conseguente prosecuzione dei lavori avevano arrecato danni al Comune, costituitosi parte civile onde ottenere il risarcimento degli stessi).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2028/2006

L’appropriazione di un bene ereditario, sul quale erano stati apposti i sigilli, da parte di un erede testamentario in possesso dei beni ereditari, e che abbia accettata l’eredità, configura il reato di violazione dei sigilli, di cui all’art. 349 c.p., ma non anche quello di appropriazione indebita, atteso che questi diviene con l’accettazione proprietario del compendio ereditario. (Nell’occasione la Corte ha ulteriormente affermato che non riverbera sul principio di cui sopra l’eventuale successivo accertamento in sede civile della fondatezza dell’azione di rivendicazione promossa da un erede pretermesso, con conseguente revisione della proprietà dei beni ereditari).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 42900/2004

Oggetto della tutela penale nel delitto di violazione di sigilli è la forma simbolica apposta sulla res la quale manifesta la volontà dello Stato di assicurare una cosa mobile od immobile, al fine di evitare atti di disposizione o manomissione della stessa da parte di persone non autorizzate.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2600/2004

Nel delitto di violazione di sigilli, di cui all’art. 349 c.p., la finalità di assicurare la conservazione della cosa ricomprende anche la interdizione all’uso, atteso che oggetto giuridico del reato è la tutela della intangibilità della cosa che la pubblica amministrazione e l’autorità giudiziaria vuole garantire contro ogni atto di disposizione o di manomissione. (Nell’occasione la Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento oppositivo dei sigilli emesso per impedire la prosecuzione di una attività esercitata in violazione delle norme igienico-sanitarie affermando come non siano rilevanti i fini o motivi che ispirano il provvedimento autoritativo).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 24897/2003

In caso di violazione di sigilli, punita dall’art. 349 c.p., risponde della stessa il titolare dell’impresa individuale di smaltimento dei rifiuti, al cui centro di raccolti i sigilli risultavano apposti, sulla base del principio del cui prodest, atteso che deve presumersi che la prosecuzione dell’attività non possa che essere riferita al titolare della stessa, in assenza della prova della estraneità del medesimo alla attività illecita.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 16000/2003

Il reato di violazione di sigilli, di cui all’art. 349 c.p., è configurabile allorché si eseguono nella stessa area occupata dalla costruzione abusiva opere distinte, ma ad essa inequivocabilmente collegate, atteso che il sequestro dell’immobile, e la conseguente apposizione dei sigilli mirano ad impedire la prosecuzione dei lavori e l’ultimazione dell’opera, così che assume rilievo penale anche la condotta che, pur non determinando la distruzione effettiva dei sigilli, eluda il vincolo di immodificabilità imposto, tutelando la norma dell’art. 349 sia l’integrità materiale dei sigilli quanto quella strumentale e funzionale.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 10267/2003

La prosecuzione dell’attività edilizia in un cantiere sequestrato e sottoposto a sigilli non configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 334 c.p., (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro), ma la diversa ipotesi di cui all’art. 349 c.p. (violazione di sigilli), per la violazione del vincolo di immodificabilità della cosa che l’apposizione dei sigilli mira a garantire nell’interesse dell’amministrazione della giustizia.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 42951/2002

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 349 c.p., violazione di sigilli, non è necessaria la preventiva redazione del verbale di sequestro, atteso che l’obbligo della intangibilità dei sigilli nasce dalla loro materiale apposizione in quanto la norma tutela il rispetto dei segni esteriori del comando dell’autorità. (Nell’occasione la Corte ha inoltre affermato che in merito alla avvenuta apposizione dei sigilli è sufficiente la deposizione del pubblico ufficiale che ha compiuto l’atto).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 9022/2000

Per la configurazione del reato di violazione di sigilli apposti per disposizione della autorità — reato che ha diversa oggettività giuridica rispetto a quella del furto aggravato dalla violenza sulle cose — non è necessaria una condotta violenta, essendo sufficiente qualsiasi azione diretta ad eludere il divieto che i sigilli simboleggiano.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 1566/2000

Non integra il reato di cui all’art. 349, primo comma, c.p. la mera rimozione dei sigilli di un contatore dell’Enel, ricorrendo, invece, in tale fattispecie, la semplice violazione del disposto dell’art. 20, secondo comma, del D.M. 8 luglio 1924. Ciò perché i sigilli non hanno, nel caso, la funzione di assicurare la conservazione o la identità della res, per disposizione di legge o per ordine dell’autorità, ma, piuttosto, quella di garantire la sicurezza e l’autenticità della misurazione della energia erogata nell’interesse sia del fabbricante fornitore sia dell’Erario.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 7224/1998

Con l’entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato l’Enel da ente pubblico economico in società per azioni non è stata abrogata la normativa di cui al D.M. 8 luglio 1924, il cui art. 20, comma secondo, consente al soggetto fornitore di energia elettrica, indipendentemente dalla sua veste di ente pubblico o società privata, di apporre i sigilli sui contatori di erogazione. Pertanto l’Enel è legittimata ad apporre i sigilli ai contatori non perché ente pubblico, ma solo quale erogatore di energia elettrica, e la loro violazione integra il reato di cui all’art. 349 c.p.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2895/1998

La violazione dei sigilli apposti dall’Enel sul contatore-misuratore dell’energia elettrica erogata non integra la fattispecie delittuosa di cui all’art. 349, primo comma, c.p.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 11834/1997

È configurabile il reato di cui all’art. 349 c.p. (violazione di sigilli) nell’ipotesi in cui, sequestrato il cantiere edile, si eseguano nella stessa area occupata dalla costruzione abusiva opere distinte collegate inequivocabilmente al predetto fabbricato; il sequestro dell’immobile abusivo, invero, mira ad impedire la prosecuzione dei lavori e l’ultimazione dell’opera, sicché è penalmente rilevante anche quella condotta che, pur non determinando la distruzione effettiva dei sigilli, sia volta a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto dalla misura cautelare, e ciò in quanto la legge tutela tanto l’integrità materiale dei sigilli quanto quella strumentale e funzionale. (Nella specie erano stati realizzati nella stessa area occupata dalla costruzione abusiva un muro di cinta ed una cisterna).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 7964/1997

In tema di violazione dei sigilli, di cui all’art. 349 c.p., oggetto della tutela penale non è la cosa su cui sono apposti i sigilli, ma il mezzo giuridico che assicura la intangibilità della stessa. Ne consegue che tale ipotesi delittuosa non è integrata qualora i sigilli non siano stati apposti. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto configurabile il diverso reato di cui all’art. 334, comma secondo, c.p., avendo l’agente utilizzato un impianto sottoposto a sequestro probatorio su cui non erano stati apposti i sigilli, determinando una irreversibile alterazione della consistenza di esso).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3954/1997

L’inefficacia o l’illegittimità del provvedimento di sequestro e di apposizione dei sigilli non esclude il delitto di cui all’art. 349 c.p., considerato che la norma richiede soltanto che l’apposizione dei sigilli derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell’autorità. Una volta che il vincolo sia apposto, a tutela dell’identità e della conservazione della cosa, esso non può essere violato dal privato (proprietario, custode o terzo) sino a che non venga formalmente rimosso dall’autorità competente. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l’imputato lamentava erronea applicazione della legge penale, sostenendo che non sussisteva il delitto di violazione dei sigilli dal momento che gli stessi [ ovverosia il sequestro penale relativo all’immobile adibito abusivamente ad albergo ] erano divenuti inefficaci per effetto della depenalizzazione della contravvenzione di cui all’art. 665 c.p.).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2209/1996

I sigilli possono essere apposti anche dagli ufficiali di P.G., quando procedono ad autonomo sequestro; infatti l’art. 349 c.p. (Violazione di sigilli) quando menziona l’«Autorità» non si riferisce soltanto a quella giudiziaria o amministrativa, ma anche a quella che sia diretta promanazione o espressione della predetta.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 4915/1996

In tema di violazioni dei sigilli è sufficiente e necessario che i sigilli siano stati apposti per disposizione di legge o per ordine di un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria, indipendentemente dalla legittimità o dall’efficacia del provvedimento e non ha perciò alcun rilievo il fatto che il sequestro non sia stato poi convalidato dall’autorità giudiziaria.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6650/1994

Nell’ipotesi di prosecuzione di lavori edilizi in un edificio sottoposto a sequestro reso palese dall’apposizione di sigilli e di cartelli che lo espliciti è ravvisabile esclusivamente il delitto di cui all’art. 349 c.p.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6342/1994

In tema di violazione di sigilli, il dissequestro, determinando la cessazione del vincolo cautelare, priva i sigilli di rilevanza giuridica ed impedisce la configurabilità stessa del reato ove il privato li rimuova senza attendere l’intervento degli organi esecutivi all’uopo delegati.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3353/1994

Per accertare se due o più violazioni di norme penali possano essere considerate in continuazione (art. 81 cpv. c.p.), bisogna stabilire se esse siano riconducibili ad un medesimo disegno criminoso, — in una unità di ordine intellettivo — perché con lo stesso collegate da un rapporto che può spaziare dalla stretta conseguenzialità alla semplice eventualità, ma non deve giammai sconfinare nella mera occasionalità. Alla luce dei dati di comune esperienza, chi ha deciso di realizzare una costruzione abusiva si prefigge, sin dall’inizio, di portarla a termine, travolgendo qualunque ostacolo di carattere giuridico e, quindi, anche la apposizione di sigilli. Ciò perché il sequestro del manufatto in costruzione costituisce un evento tutt’altro che occasionale, e pertanto, rientra nella preventiva rappresentazione del programma criminoso in termine di alta probabilità. Ne consegue che l’unicità del disegno criminoso fra il reato di costruzione senza concessione edilizia e quello di violazione dei sigilli, nonché tra le diverse violazioni dell’art. 349 c.p., può essere esclusa solo ex post, sulla base di concreti elementi di fatto, e non già «a priori».

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2732/1994

Per la configurabilità del reato di violazione di sigilli di cui all’art. 349 c.p. non occorre che il provvedimento di sequestro sia stato preventivamente notificato né occorre la rottura o la rimozione di sigilli, che potrebbero anche non essere stati apposti dal momento che oggetto specifico della tutela penale è l’interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto per disposizione di legge o per ordine dell’autorità al fine di assicurarne la conservazione, l’identità e la consistenza oggettiva, è necessario, comunque, un qualche segno esteriore attraverso il quale sia resa manifesta la volontà dello Stato volta a garantire la cosa sequestrata contro ogni atto di disposizione o manomissione da parte di persona non autorizzata. (Fattispecie: applicazione di un cartello indicante «cantiere in sequestro»).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 1945/1994

Il reato di violazione di sigilli prevista dall’art. 349, secondo comma, c.p. si distingue dall’ipotesi di agevolazione colposa di cui all’art. 350 c.p. per l’elemento psicologico, nel senso che, mentre la prima ipotesi si caratterizza per la condotta del custode, dolosamente diretta a porre in essere la violazione, la seconda si verifica in quei casi in cui la violazione dei sigilli è resa possibile dalla negligenza e trascuratezza del custode.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 7961/1993

Nel delitto di violazione dei sigilli, oggetto della tutela penale non è la «cosa», assicurata dai sigilli stessi, bensì il mezzo giuridico che ne garantisce l’assoluta intangibilità. Ciò perché la ratio della norma incriminatrice risiede nella necessità di presidiare con una sanzione penale il mancato rispetto dello stato di custodia, nel quale vengano a trovarsi determinate cose, mobili od immobili, per effetto della manifestazione di volontà della pubblica amministrazione caratterizzata dall’apposizione dei sigilli. Quindi, la «finalità di assicurare la conservazione» della cosa sigillata, alla quale fa riferimento l’art. 349 c.p., viene frustrata anche mediante il semplice uso di essa, poiché il concetto di «conservazione» comprende non solo la categoria dell’indisponibilità, ma anche quella dell’interdizione dell’uso.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2996/1993

È configurabile la continuazione tra il reato di costruzione abusiva e quello di violazione dei sigilli. Infatti da un punto di vista astratto, poiché la violazione dei sigilli, nel caso della costruzione abusiva, si realizza anche attraverso la prosecuzione dei lavori di costruzione, è conforme alla logica ritenere che colui il quale si determina a realizzare una costruzione edilizia in violazione delle disposizioni vigenti in merito, ben può preventivamente proporsi di aggiungere, alle violazioni necessarie per pervenire allo scopo finale, anche quella di non tener conto di eventuali sequestri del manufatto e relative apposizioni di sigilli pur di proseguire e completare la costruzione. (Fattispecie in cui il P.M. ricorrente affermava che erroneamente il giudice di merito aveva ritenuto la continuazione tra i reati de quibus, sostenendo che non sarebbe logicamente ammissibile la «prefigurazione» anche del reato di violazione di sigilli da parte di colui che decida di realizzare una costruzione abusiva; la Cassazione ha respinto siffatto assunto, enunciando il principio di cui in massima).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 9394/1992

La norma di cui all’art. 349 c.p. (violazione di sigilli) si riferisce non solo agli ordini dati dall’autorità giudiziaria di apposizione di sigilli, ma anche a quelli emessi da qualunque pubblica autorità che abbia il potere di intervenire nei settori di sua competenza, come il sindaco in materia di edilizia. (Nella specie, relativa ad inammissibilità di ricorso di imputato che aveva dedotto l’illegittimità dell’apposizione dei sigilli sia con riferimento all’oggetto del sequestro penale, sia con riferimento agli agenti che li avevano apposti, la S.C. ha rilevato che i verbalizzanti operarono su direttive impartite dal sindaco nell’espletamento di uno specifico atto di autotutela della pubblica amministrazione, emesso al fine di garantire la possibilità di esecuzione di ulteriori provvedimenti rientranti nella propria competenza e riguardanti la tutela del territorio).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 7891/1992

Nel caso di prosecuzione dell’attività edificatoria di una costruzione abusiva sottoposta a sequestro con apposizione di sigilli ricorre l’ipotesi di reato di cui all’art. 349 c.p. Né la responsabilità per la violazione dei sigilli è esclusa da eventuali vizi nella procedura di apposizione, posto che le relative irregolarità o illegittimità vanno sollevate nella sede competente.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 1055/1991

Oggetto della tutela penale nel reato di violazione dei sigilli non è l’integrità dei sigilli in sé, ma la conservazione e identità della cosa sottoposta a sequestro, sicché detto reato si realizza, indipendentemente dalla rimozione dei sigilli simboleggianti il divieto, con qualsiasi attività idonea a rendere frustranea l’assicurazione della cosa e ad eludere il vincolo di immodificabilità che su di essa è imposto per volontà pubblica.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 14393/1990

I vizi del provvedimento di sequestro non escludono il reato di violazione di sigilli poiché la norma incriminatrice richiede solo che la loro apposizione derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell’autorità.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 926/1989

Il reato di violazione dei sigilli sussiste fino a quando la pubblica amministrazione non dimostra, ordinando la rimozione degli appositi sigilli, che è venuto meno il vincolo gravante sulla cosa e ciò indipendentemente dal fatto che l’apposizione degli stessi sia stata o meno convalidata.

[adrotate group=”12″]

[adrotate group=”11″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze