Cass. pen. n. 34281 del 8 agosto 2013
Testo massima n. 1
Il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere ritenuto coincidente con quello dell'accertamento - sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza - salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto.