14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5430 del 6 febbraio 2017
Posted at 19:43h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il delitto di violazione di sigilli, di cui all’art. 349 cod. pen., si configura anche quando la ripresa dell’attività edilizia sia avvenuta successivamente alla pronuncia di dissequestro del bene, da parte dell’autorità giudiziaria ma prima della rimozione dei sigilli da parte degli organi dell’esecuzione, atteso che sino a tale momento permane il vincolo di indisponibilità materiale del bene e l’efficacia dei sigilli che lo rendono manifesto.
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