Cass. pen. n. 3416 del 29 gennaio 2004
Testo massima n. 1
Non ricorre la fattispecie criminosa di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli) allorchè i sigilli non siano apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di un bene ma adempiano alla diversa finalità, tipicamente sanzionatoria, di impedire il proseguimento di un'attività commerciale non autorizzata.