Cass. pen. n. 36210 del 8 ottobre 2001
Testo massima n. 1
Il delitto di violazione dei sigilli previsto dall'art. 349 c.p. si consuma non solo con la materiale rottura dei sigilli, ma anche con ogni altra condotta idonea ad eludere il vincolo di indisponibilità e di immodificabilità sotteso alla loro posizione.