Cass. pen. n. 26185 del 18 giugno 2003

Testo massima n. 1


Il delitto di violazione di sigilli, previsto dall'art. 349 c.p., si consuma non soltanto con la distruzione materiale dei sigilli, ma anche con ogni altra condotta diretta a violare il vincolo di indisponibilità sotteso allo loro apposizione, atteso che la norma in questione tutela non solo l'integrità materiale ma anche quella funzionale dei sigilli.