Cass. pen. n. 245 del 22 giugno 1996

Testo massima n. 1


Per la sussistenza del delitto di cui all'art. 349 c.p. non è necessario che il responsabile venga colto sul fatto oppure che i lavori siano in corso al momento dell'accertamento oppure venga utilizzata la cosa oggetto di sequestro, ma è sufficiente che esistano indizi gravi, precisi e concordanti perché il fatto della violazione dei sigilli possa essere riferibile all'imputato ed, una volta individuato il responsabile, salva la dimostrazione di particolari ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, ovvero di una colpevole vigilanza.