Cass. pen. n. 3519 del 24 gennaio 2003

Testo massima n. 1


In tema di violazione di sigilli, la nomina di un diverso custode dei manufatti abusivi, disposta in occasione di un ulteriore sequestro, non esclude la qualità di custode in capo al precedente custode designato, atteso che per aversi revoca della nomina del precedente custode occorre un provvedimento esplicito in tal senso.