Cass. pen. n. 8799 del 16 dicembre 2020

Testo massima n. 1


Il reato di violazione di sigilli e configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349c.p. art. 349 - Violazione di sigilli c.p., di assicurare la conservazione o la identità della cosa, senza che tale interpretazione possa dirsi frutto di interpretazione analogica "in malam partem".