14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3133 del 23 gennaio 2014
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 349 cod. pen., anche nella forma aggravata dall’avere agito nella qualità di custode, non occorre che i sigilli siano già materialmente apposti né che siano oggetto di rottura o rimozione, essendo sufficiente l’esistenza di qualche segno esteriore attraverso il quale sia resa manifesta la volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni atto di disposizione o manomissione da parte di persona non autorizzata. [ Fattispecie in cui era stato apposto un cartello con l’indicazione dell’avvenuto sequestro ].
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