14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2600 del 26 gennaio 2004
Testo massima n. 1
Nel delitto di violazione di sigilli, di cui all’art. 349 c.p., la finalità di assicurare la conservazione della cosa ricomprende anche la interdizione all’uso, atteso che oggetto giuridico del reato è la tutela della intangibilità della cosa che la pubblica amministrazione e l’autorità giudiziaria vuole garantire contro ogni atto di disposizione o di manomissione. [ Nell’occasione la Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento oppositivo dei sigilli emesso per impedire la prosecuzione di una attività esercitata in violazione delle norme igienico-sanitarie affermando come non siano rilevanti i fini o motivi che ispirano il provvedimento autoritativo ].
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