Cass. pen. n. 43169 del 1 ottobre 2018

Testo massima n. 1


Il delitto di violazione dei sigilli di cui all'art. 349 cod. pen. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l'obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene. (Fattispecie in cui la conoscenza del sequestro è stata desunta dal rapporto di affinità esistente tra l'imputato e il proprietario del bene sottoposto a vincolo).