Cass. pen. n. 4211 del 26 marzo 1990

Testo massima n. 1


La violazione dei sigilli non consiste nell'atto materiale dell'infrazione ma nella condotta diretta in maniera specifica a violare la misura cautelare e strumentalizzata al proseguimento dei lavori abusivi, sicché il reato può concretarsi in qualunque atto comunque diretto al mancato rispetto dell'effettuato sequestro.