Avvocato.it

Art. 420 ter — Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore

Art. 420 ter — Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore

1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento , il giudice, con ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l’avviso all’imputato, a norma dell’articolo 419, comma 1.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non puó formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d’ufficio l’udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato.

4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”20″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”22″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 39808/2018

Nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, non si applica l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., relativo al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, di talché, anche in tale ipotesi, la partecipazione necessaria del medesimo è assicurata dalla nomina di un difensore d’ufficio.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 15739/2018

Non costituisce legittimo impedimento dell’imputato straniero l’avvenuta espulsione del medesimo dal territorio dello Stato, atteso che l’art.17 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 gli conferisce la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l’esercizio del diritto di difesa.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 8537/2018

Il legittimo impedimento addotto dal difensore a fondamento della richiesta di rinvio per un concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo. [Nella specie la S.C. ha escluso che la mera produzione dell’istanza di rinvio sulla quale era stata apposta l’attestazione ” visto per la verità” da parte della cancelleria dell’ufficio presso il quale pendeva il procedimento concomitante, fosse idonea a documentare l’impegno professionale addotto a giustificazione dell’istanza di rinvio].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 28363/2017

Non costituisce legittimo impedimento del difensore, idoneo a dar luogo ad un rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 420-ter cod. proc. pen., il contemporaneo impegno assunto dal difensore in attività di docenza presso una scuola di specializzazione per le professioni legali, dovendo escludersi che tale tipologia di impegno possa essere ricondotta ad un impedimento di natura professionale.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 19618/2017

In tema di sospensione del processo per assenza dell’imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall’art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l’applicazione delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore dell’indicata legge, è operativa solo se l’imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 19012/2017

Nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell’avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; ne consegue che non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell’imputato posto a fondamento dell’istanza di rinvio dell’udienza.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 8/2017

Nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, si applica l’art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., che impone il rinvio del procedimento in caso di dedotto legittimo impedimento del difensore, fermo restando che, ove il difensore non comparso non abbia dedotto legittimo impedimento, il procedimento può proseguire senza necessità di provvedere alla sua sostituzione ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 41432/2016

L’impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l’obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina. [Fattispecie in cui la S.C. ha censurato il provvedimento con cui il giudice di merito ha rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza motivandola esclusivamente sulla mancata designazione, da parte del difensore impedito, del sostituto processuale].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 19216/2016

La condizione di sottoposizione dell’imputato alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero della tossicodipendenza presso una struttura pubblica o privata non costituisce legittimo impedimento a comparire, posto che si tratta di una modalità del trattamento in regime di libertà e non di una misura restrittiva della libertà personale [In motivazione la Corte ha precisato che l’imputato non deve chiedere alcuna autorizzazione per comparire all’udienza, essendo solo tenuto a dare tempestiva notizia al servizio sociale, e l’autorità giudiziaria non deve disporne la traduzione in udienza].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 10482/2016

L’impedimento a comparire dell’imputato di cui all’art. 420-ter cod. proc. pen. – che concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di partecipare attivamente, per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa – sussiste anche in relazione ad una malattia a carattere cronico, purché determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall’imputato e a lui non ascrivibile [In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato l’ordinanza dichiarativa della contumacia di un’imputata affetta da “cardiopatia ischemica cronica con angioplastica coronarica ed episodi di ipertensione e recente dolore toracico” motivata con il carattere cronico della malattia e la mancata attestazione dell’incapacità di deambulare].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 25501/2015

Il disposto di cui all’art. 420 ter c.p.p., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell’udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall’art. 97, comma quarto, c.p.p.. [Fattispecie relativa a rinnovazione dell’istruttoria disposta dal giudice di appello ai sensi dell’art. 599, comma terzo, c.p.p., nella quale la Corte di cassazione ha giudicato illegittima la decisione di procedere alla assunzione di una testimonianza in assenza del difensore dell’imputato e senza provvedere alla necessaria nomina di un difensore di ufficio].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 20130/2015

L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., a condizione che il difensore: a] prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b] indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c] rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d] rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. [Nella specie, la S.C. ha escluso che l’impossibilità di nominare un sostituto potesse desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti intendevano avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 19192/2015

Non è causa di nullità l’omessa notifica all’imputato, già dichiarato contumace all’udienza preliminare, dell’avviso di fissazione dell’incidente probatorio ammesso nel corso della medesima udienza, atteso che questi, ai sensi dell’art. 420 quater, comma secondo, c.p.p. è rappresentato a tutti gli effetti dal difensore. [Fattispecie relativa ad incidente probatorio ammesso nell’udienza preliminare in epoca antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 9229/2015

L’imputato già dichiarato contumace, successivamente espulso coattivamente dal territorio nazionale, è in stato di legittimo impedimento quando tale condizione emerge dagli atti ovvero quando egli, o il suo difensore, si sono diligentemente attivati per darne comunicazione all’autorità giudiziaria procedente, anche nel medesimo giorno dell’udienza.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 7706/2015

L’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è nulla o inesistente e, pertanto, il giudice è tenuto ad esaminarla, ma l’utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione espone il richiedente al rischio della intempestività, nell’ipotesi in cui detta istanza non venga portata a conoscenza del giudice procedente.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 4909/2015

L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a] prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b] indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c] rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d] rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 4318/2015

La mancata comparizione in udienza dell’imputato detenuto, che abbia rinunciato ad essere presente, non dà luogo a contumacia, ma a mera assenza, con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcun obbligo di notifica dell’avviso di deposito della sentenza, previsto solo per l’imputato contumace. [Fattispecie in cui la Corte ha escluso il diritto alla notifica dell’estratto della sentenza in capo ad imputato che, originariamente dichiarato contumace, aveva rinunciato a comparire alle successive udienze].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 3558/2015

È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetti l’istanza di rinvio dell’udienza, per impedimento del difensore a comparire, documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare un’infermità con stato febbrile [nella specie virosi respiratoria] e ad indicare una prognosi di quattro giorni senza precisare il grado di intensità di tale stato e la sua attitudine a determinare l’impossibilità a lasciare l’abitazione, trattandosi di elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell’impedimento, non riscontrabili laddove si tratti di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino l’insussistenza di una condizione tale da comportare l’impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 2559/2015

In tema di legittimo impedimento, la scelta dell’imputato di rimanere estraneo al processo, conclamata dalla dichiarazione di contumacia, determina che in caso di rinvio dell’udienza egli non possa far valere un impedimento a comparire per la prosecuzione, senza far precedere la richiesta dalla volontà esplicita di voler partecipare al processo. [Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il mancato rinvio dell’udienza richiesto dall’imputato contumace per mezzo del difensore, sulla scorta della mera segnalazione, non accompagnata dalla espressa volontà di partecipare all’udienza, che nello stesso giorno era contemporaneamente chiamato a rendere testimonianza innanzi ad un’altra Autorità Giudiziaria].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 47594/2014

La detenzione all’estero dell’imputato per reato diverso da quello oggetto del giudizio, nota alla procedente autorità giudiziaria italiana, integra una causa di legittimo impedimento a comparire cui consegue la sospensione necessaria del giudizio ai sensi del novellato art. 420 quater c.p.p. che, per gli effetti previsti dall’art. 420 quinquies c.p.p. [come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67], è destinata a protrarsi per la durata dell’intera espiazione della pena dell’imputato all’estero. [In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza favorevole alla consegna di persona che, richiesta dall’autorità estera in forza di mandato di arresto europeo, era imputata in italia per altri reati].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 41000/2014

Nel caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, a questi già noto all’atto della nomina finalizzata all’espletamento dell’incarico in relazione al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., perché la formulazione della norma intende dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all’atto di nomina ed all’accettazione del mandato difensivo, e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell’incarico.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 40187/2014

In tema di adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la relativa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, dovendo applicarsi la norma speciale contenuta nell’art. 3, comma secondo, del vigente codice di autoregolamentazione, secondo la quale l’atto contenente la dichiarazione di astensione può essere “trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero”. [In motivazione, la S.C. ha precisato che tale soluzione appare imposta non solo da un’interpretazione letterale della norma, che non richiede l’adozione di forme particolari per la comunicazione o il deposito, ma anche da un’interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all’evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 32699/2014

È illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza, presentata per l’impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di malattia, se motivata in relazione alla mancata nomina da parte del difensore impedito di un sostituto processuale o dell’omessa documentazione circa l’impossibilità di procedere a detta nomina, giacché la legge processuale non impone al medesimo alcun obbligo in tal senso.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 30825/2014

L’imputato sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, che intende comparire in udienza, ha l’onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell’autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 20726/2014

Non sussiste il legittimo impedimento a comparire all’udienza preliminare dell’imputato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora in comune diverso da quello in cui ha sede il Tribunale procedente, quando lo stesso non abbia chiesto l’autorizzazione al giudice competente per partecipare all’udienza.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 18455/2014

La restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 9030/2014

La richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile; peraltro, l’utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell’omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 1497/2014

In tema di giudizio contumaciale, qualora, in presenza di una rituale “vocatio in ius” e non risultando addotta l’esistenza di alcun legittimo impedimento, venga tuttavia omessa la formale declaratoria di contumacia dell’imputato, questi deve comunque ritenersi rappresentato, a tutti gli effetti, dal difensore presente e non ha, pertanto, diritto a essere avvisato della data della successiva udienza alla quale il processo venga eventualmente, per altra ragione, rinviato, valendo anche per lui l’avviso che, all’atto del rinvio, venga dato al suddetto difensore.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 49759/2012

In tema di impedimento a comparire del difensore, va considerato come “prontamente comunicato” quell’impedimento che sia reso noto al giudice non appena conosciuta la contestualità degli impegni professionali. [Nella specie, la Corte ha ritenuto non tempestiva la comunicazione dell’impegno di un difensore che, non avendo partecipato all’udienza in quanto sostituito da difensore di ufficio, aveva depositato l’istanza di differimento dopo dieci giorni, a decorrere da detta udienza in relazione ad un’udienza di poco successiva, fondando la richiesta sulla sussistenza di impegni professionali da tempo preesistenti].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 11678/2012

L’assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, quale causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale che risulti superiore a qualsiasi sforzo umano, prescindendo dalle condizioni psico-fisiche in cui versa l’imputato, in quanto la garanzia sottesa all’esercizio del diritto di difesa comporta che egli sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge. [In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la diagnosi di “insufficienza respiratoria in bronchitico-cardiopatia post infartuale”, pur non rappresentando una controindicazione assoluta al trasporto, fosse tale da integrare un legittimo impedimento a partecipare all’udienza].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 11174/2012

In caso di concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice la valutazione comparativa dei diversi impegni in modo da contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente quello privilegiato dal difensore, mentre è del tutto irrilevante, a tal fine, il mero criterio cronologico della conoscenza prioritaria dell’impegno ritenuto prevalente.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 6907/2012

Al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l’art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore. [In motivazione la Corte ha chiarito che, nella menzionata udienza camerale, la presenza delle parti è facoltativa e solo per l’imputato è espressamente previsto, dall’art. 599 comma secondo, c.p.p., che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 841/2012

In tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell’imputato -detenuto agli arresti domiciliari per altra causa – quando tale condizione non emerga dagli atti e l’imputato, o il suo difensore, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all’autorità giudiziaria procedente.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 11787/2011

È inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza – giustificata da impedimento dell’imputato, documentato da certificato medico – inoltrata a mezzo fax, stante la previsione di cui all’art. 121 c.p.p. che statuisce l’obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria; mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall’art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 45659/2010

Non costituisce legittimo ed assoluto impedimento a partecipare al processo la necessità dell’imputato di sottoporsi ad un accertamento medico certificato come indifferibile a causa delle esigenze organizzative della struttura sanitaria presso cui deve essere eseguito e non in ragione delle specifiche ed impellenti condizioni di salute del medesimo.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 20811/2010

È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito non accolga una richiesta di rinvio per impedimento dell’imputato a comparire, documentato da un certificato medico che si limiti ad attestare l’infermità [nella specie, faringo tracheite] con esiti febbrili e la prognosi, senza indicare il grado della febbre, essenziale alla valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell’impedimento.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 20730/2010

Non costituisce legittimo impedimento a comparire dell’imputato la condizione di sottoposizione alla misura dell’affidamento in prova per lo svolgimento di un programma di recupero dalla tossicodipendenza presso una struttura pubblica o privata, sicché l’autorità giudiziaria procedente non ha l’obbligo di disporne la traduzione in udienza.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 20693/2010

L’impedimento a comparire del difensore per contemporaneo impegno professionale si considera prontamente comunicato, e quindi costituisce causa di rinvio a nuova udienza, quando è posto alla cognizione del giudice con congruo anticipo e, cioè, in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni. [Fattispecie nella quale è stata ritenuta intempestiva l’istanza di rinvio presentata soltanto il giorno precedente quello d’udienza, pur se la notificazione dell’avviso concernente l’impegno professionale concorrente risaliva a diversi giorni prima].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 12497/2010

L’ordinanza di rinvio a tempo indeterminato del dibattimento per il legittimo impedimento dell’imputato a comparire comporta la sospensione del corso della prescrizione ancorchè il provvedimento non lo specifichi espressamente. [Fattispecie relativa al rinvio del dibattimento per la detenzione all’estero dell’imputato].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 10637/2010

È affetta da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza emessa dal giudice d’appello che, investito dal difensore di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, documentato e dedotto a mezzo fax trasmesso in data antecedente all’udienza, ometta di pronunciarsi sulla stessa. [In motivazione la Corte ha precisato che alla luce dell’evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, è da ritenere consentita la trasmissione di istanze e richieste anche a mezzo fax, non ostandovi il dato letterale dell’art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., il quale si limita a richiedere che l’impedimento sia “prontamente comunicato”, senza indicare le modalità].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 7620/2010

Nel giudizio di cassazione, l’adesione del difensore dell’imputato ad astensione collettiva dalle udienze non opera in riferimento a reati il cui termine di prescrizione maturi entro 90 giorni, come individuati dal codice di autoregolamentazione dell’Avvocatura.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 29529/2009

Nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire alla particolare natura dell’attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all’impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell’art. 102 c.p.p.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 16054/2009

La tempestività della comunicazione dell’impedimento a comparire del difensore, per concorrente impegno professionale, deve essere valutata, ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio, in riferimento al momento in cui il difensore stesso ha avuto cognizione dell’impedimento.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 10822/2009

Il legittimo impedimento di uno solo dei due difensori di fiducia dell’imputato, non consentendo il rinvio dell’udienza ex art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., non comporta in caso di erroneo accoglimento dell’istanza da parte del giudice la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’art. 159, comma primo, lett. c], c.p.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 45475/2008

Nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, perché acquisti rilevanza il legittimo impedimento dell’interessato, la sua preventiva richiesta di essere sentito personalmente è necessaria solo quando si tratti di detenuto e non anche quando il condannato si trovi in stato di libertà.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 44609/2008

L’impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall’ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell’udienza, non costituisce un’ipotesi d’impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva e non dà luogo pertanto a un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall’art. 159, comma primo, n. 3, c.p., nel testo introdotto dall’art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 44299/2008

La richiesta di differimento dell’udienza per concomitante impegno professionale del difensore deve essere corredata anche dalla giustificazione della mancata nomina di un sostituto, come è desumibile, oltreché da ragioni d’ordine sistematico, dall’ultimo periodo dell’art. 420 ter comma quinto c.p.p.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 43885/2008

L’assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, come causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa come impedimento esclusivamente meccanico dell’imputato a fare ingresso nell’aula d’udienza, in quanto la facoltà di comparire, che è estrinsecazione dell’esercizio del diritto di difesa, implica che l’imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico in modo vigile ed attivo. [Nella specie, la Corte ha ritenuto che la patologia riscontrata all’imputato – consistita in una sindrome algica lombo-sacrale acuta irradiata ad entrambi gli arti inferiori e trattata con oppioidi forti – non solo comportasse una difficoltà nella deambulazione, ma anche l’incapacità a comparire all’udienza per chi volesse esercitare, con la necessaria tranquillità, il diritto di difesa].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 36651/2008

L’omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto si tratta di nullità non prevista dalla legge e dalla quale non deriva alcun pregiudizio alla difesa dell’imputato.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 3435/2008

È illegittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza proposta dall’imputato per un impedimento che non sia riconosciuto meritevole di considerazione in esito ad accertamenti disposti dal giudice, che si siano conclusi con l’acquisizione di informazioni erronee rilasciate dalla struttura ospedaliera presso la quale l’imputato era ricoverato.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 40292/2006

In tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell’imputato — detenuto per altra causa — allorché tale condizione non risulti dagli atti, sia sconosciuta al giudice e l’imputato, pur potendo, non si sia attivato, con un minimo di diligenza, per comunicarla, posto che l’impossibilità oggettiva a comparire, per essere rilevante, implica l’irresistibilità dell’ostacolo e la prova che l’interessato ha tenuto un comportamento adeguato all’intenzione di superarlo.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 37483/2006

La conoscenza di un legittimo impedimento dell’imputato [quale, la detenzione sopravvenuta per altra causa] preclude la dichiarazione di contumacia, e solo ove l’imputato impedito esplicitamente consenta che l’udienza avvenga in sua assenza, o, se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione l’istituto dell’assenza, ai sensi dell’articolo 420 quinquies del codice di procedura penale.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 31461/2006

Il disposto di cui all’art. 420 ter c.p.p., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell’udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall’art. 97, comma quarto, c.p.p.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 8285/2006

Nel caso di assenza in dibattimento sia dell’imputato che del difensore, risulta preliminare la decisione sull’effettiva rilevanza dell’impedimento a comparire eventualmente prospettato dall’imputato e comunque l’eventuale dichiarazione della sua contumacia, cui il giudice deve provvedere sentito il pubblico ministero e il sostituto designato per il difensore assente. Solo dopo avere deciso sulla posizione dell’imputato, quindi, il giudice può prendere in esame la richiesta di rinvio per impedimento del difensore. Di conseguenza, non è viziata da nullità ai sensi dell’articolo 178 lettera c] c.p.p. la dichiarazione di contumacia dell’imputato, allorché il giudice, a tal fine, abbia nominato d’ufficio un sostituto del difensore assente, che sia stato poi ritenuto legittimamente impedito. Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell’ordinanza di rinvio, poiché, nel diverso caso di rinvio a udienza fissa, la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l’imputato contumace che per il difensore impedito. [ Mass. redaz. ].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 3458/2005

Il giudice, secondo il principio del libero convincimento, nel valutare l’impedimento a comparire all’udienza addotto dall’imputato [articolo 420 ter del c.p.p.], ben può disattendere, senza neppure l’obbligo di disporre accertamenti fiscali e con il semplice ausilio di regole di esperienza, certificazioni sanitarie che, pur prescrivendo cure e riposo, non attestino univocamente l’assoluto impedimento a comparire: questo, infatti, oltre che grave e assoluto, deve essere attuale, cioè riferito all’udienza per la quale l’imputato è stato citato, in quanto l’impossibilità a presenziare alla stessa deve risultare come non altrimenti superabile dal soggetto. [Da queste premesse, la Corte ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione del giudice di merito che aveva disatteso la certificazione sanitaria sul rilievo assorbente che questa non conteneva l’attestazione dell’impossibilità di presenziare all’udienza, quale conseguenza della patologia refertata; e, del resto, in relazione alla mancata effettuazione di visita fiscale, difettava finanche dell’indicazione del luogo nel quale questa avrebbe potuto essere effettuata].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 33183/2004

In caso di mancata, ingiustificata comparizione dell’imputato e di ritenuto, legittimo impedimento del difensore di fiducia, parimenti non comparso, deve ritenersi legittima la dichiarazione di contumacia dell’imputato, pronunciata previa nomina di un difensore d’ufficio, cui abbia fatto seguito il rinvio dell’udienza ad altra data per l’impedimento del difensore di fiducia, con avviso solo a quest’ultimo e non anche all’imputato, in quanto rappresentato, quest’ultimo, ex lege, dal suo difensore.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 35761/2003

In tema di contumacia dell’imputato, il limite processuale alla possibilità di revoca della dichiarazione di contumacia, su istanza o d’ufficio, non è più riferibile alla decisione come provvedimento, ma alla chiusura della discussione e quindi alla decisione come fase immediatamente successiva, allorché il collegio si ritira in camera di consiglio per la decisione.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 35469/2003

Il legittimo impedimento del difensore, per integrare una causa necessaria di rinvio dell’udienza, deve implicare una assoluta impossibilità a comparire, cosicchè, quando l’impedimento allegato consista in un impegno professionale concomitante presso una sede giudiziaria diversa ma non lontana da quella in considerazione, alla verifica della possibile designazione di un sostituto processuale deve aggiungersi quella di una possibile variazione d’orario dell’udienza, utile a consentire la partecipazione dell’interessato ad entrambi gli adempimenti cui è chiamato.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 21035/2003

La detenzione dell’imputato all’estero, conseguente a domanda di estradizione presentata dallo Stato italiano, costituisce legittimo impedimento a comparire nel procedimento pendente in Italia nei suoi confronti e preclude, pertanto, la celebrazione del giudizio in contumacia, a nulla rilevando che egli non abbia prestato il consenso all’estradizione, in quanto dall’esercizio del relativo diritto non può derivargli, nel predetto procedimento, alcun pregiudizio.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 1256/2003

L’istituto dell’impedimento a comparire del difensore, previsto dall’art. 420 ter c.p.p. in relazione all’udienza preliminare, non è applicabile al giudizio camerale di appello che sul punto resta disciplinato dall’art. 127 c.p.p., espressamente richiamato dall’art. 599 comma 1, nonché dallo stesso comma 2 dell’articolo da ultimo citato, secondo i quali il rinvio dell’udienza camerale è possibile solo se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero quando abbia manifestato la volontà di comparire.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 41252/2002

L’imputato che si trovi agli arresti domiciliari per altra causa, in forza di un provvedimento sopravvenuto alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, è legittimamente impedito a comparire, per cui è nulla, ex art. 178 comma 1 lett. c] c.p.p., la dichiarazione di contumacia pronunciata sul presupposto della mancata tempestiva comunicazione al giudice procedente della situazione detentiva, in quanto l’art. 420 ter c.p.p., espressamente richiamato dall’art. 484 c.p.p., non impone all’imputato un onere di pronta comunicazione dell’impedimento, previsto, invece, solo per il difensore]

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 33283/2002

L’istituto dell’impedimento a comparire del difensore, previsto dall’art. 420 ter c.p.p. in relazione all’udienza preliminare, non è applicabile al giudizio camerale di appello che sul punto resta disciplinato dall’art. 127 c.p.p., espressamente richiamato dall’art. 599, comma 1, nonché dallo stesso comma 2 dell’articolo da ultimo citato, secondo i quali il rinvio dell’udienza camerale è possibile solo se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero quando abbia manifestato la volontà di comparire.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 7798/2002

La partecipazione ad una seduta della Camera di appartenenza – anche alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2001 – ben può costituire legittimo impedimento tale da determinare il rinvio dell’udienza, sia essa preliminare o dibattimentale, purché l’imputato istante, personalmente o tramite il proprio difensore, fornisca prova idonea dell’assoluto impedimento derivante dall’esercizio di funzioni parlamentari. Qualora tale prova sia insufficiente o impossibile, come nel caso di impedimento relativo ad un momento futuro e dedotto in base alla mera convocazione della seduta della Camera, il giudice, pur non avendo l’obbligo, ha il potere di verificare la sussistenza dell’impedimento, a garanzia del rispetto delle funzioni parlamentari e delle esigenze dell’imputato. [In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che l’adozione di un’ordinanza con cui il giudice esercita il potere di verificare l’impedimento dell’imputato a comparire in udienza, addotto con riferimento all’attività di parlamentare e non provato in modo idoneo dall’imputato medesimo, rappresenti comportamento macroscopicamente anomalo e settario, valutabile come sintomatico di grave inimicizia, idonea a fondare un’istanza di ricusazione del giudice].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 44764/2001

In tema di impedimento a comparire, grava sull’imputato che abbia ricevuto regolare notifica del decreto di citazione per il giudizio, e che sia sottoposto all’obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione dal territorio di un determinato comune, l’onere di attivarsi tempestivamente per ottenere detta autorizzazione e di comunicare al giudice procedente la propria volontà di presenziare all’udienza. [Fattispecie riguardante la partecipazione ad udienze di prosecuzione di imputato nei cui confronti era sopravvenuta esecuzione di provvedimento di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, adottato ex art. 2 legge 31 maggio 1965 n. 575].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 41687/2001

La disciplina in materia di impedimento a comparire dell’imputato o del difensore, dettata per l’udienza preliminare dall’art. 420 ter c.p.p., pur trovando applicazione, per il richiamo contenuto nell’art. 441, comma 1, stesso codice, anche nel giudizio abbreviato di primo grado, non è, invece, da considerare applicabile al giudizio camerale d’appello previsto dal combinato disposto degli artt. 443, comma 4, e 599 c.p.p., atteso che tali articoli sono rimasti immutati pur dopo l’entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479 [attuativa dei principi del «giusto processo» di cui al novellato art. 111 della Costituzione], per cui è da ritenere che l’udienza camerale di discussione del suddetto giudizio d’appello continui ad essere soggetta alla regola secondo la quale essa può essere rinviata solo se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia manifestato la volontà di comparire, giusta quanto previsto, rispettivamente, dall’art. 127, comma 4, e dall’art. 599, comma 2, c.p.p.; il che, manifestamente, non dà luogo ad alcuna disparità di trattamento suscettibile di costituire violazione dell’art. 3 della Costituzione.

[adrotate group=”22″]

Corte cost. n. 225/2001

L’esercizio dei diritti-doveri inerenti alla funzione parlamentare svolta dall’imputato non deve essere sacrificato all’interesse relativo alla speditezza del procedimento giudiziario. In linea di principio, non è impossibile adattare gli orari delle udienze, preventivamente stabiliti e discussi con le parti, in modo da tener conto dei prospettati impegni parlamentari concomitanti dell’imputato. È noto ed è facilmente accertabile, data la pubblicità degli atti e dei lavori parlamentari, che l’attività delle Camere si svolge con ritmi bensì intensi, ma non tali, di per sé, da risultare a priori incompatibili con altri impegni dei componenti delle Camere; è noto altresì che vi sono giorni della settimana [di massima, almeno il lunedì e il sabato, oltre naturalmente la domenica] e periodi dell’anno in cui non vengono programmate riunioni degli organi parlamentari.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 13033/2000

La regola stabilita dall’art. 420 ter, comma 5, c.p.p., secondo la quale l’udienza preliminare è rinviata in caso di legittimo impedimento del difensore, trova applicazione, per identità di ratio, anche con riguardo al procedimento camerale d’appello disciplinato dall’art. 599 c.p.p. [Fattispecie in tema di giudizio abbreviato].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 3529/2000

La disciplina relativa all’impedimento del difensore, già prevista dal comma 5 dell’abrogato art. 486 c.p.p., e ora riprodotta nell’art. 420 ter, comma 5, stesso codice, non trova applicazione nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza, ove la partecipazione necessaria del difensore, in caso di mancanza, anche giustificata, di quello di fiducia, viene assicurata dalla nomina di un difensore d’ufficio.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 2405/2000

La disposizione già contenuta nell’art. 486, comma 5, c.p.p. ed ora trasfusa nell’art. 420 ter, comma 5, stesso codice, secondo cui il giudice deve sospendere o rinviare l’udienza in caso di assoluto e giustificato impedimento del difensore a comparire, non può trovare applicazione nei procedimenti camerali diversi dall’udienza preliminare [con specifico riferimento alla quale, nella sua nuova funzione, il citato art. 420 bis è stato introdotto], valendo tale principio anche quando trattisi di procedimenti per i quali [come nel caso previsto dall’art. 666, comma 4, c.p.p.], sia prescritta la presenza necessaria del difensore; prescrizione, questa, per la cui osservanza è sufficiente che si provveda, ove manchi il difensore di fiducia, alla sostituzione del medesimo con un difensore d’ufficio.

[adrotate group=”22″]

[adrotate group=”21″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze