14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6907 del 22 febbraio 2012
Testo massima n. 1
Al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l’art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore. [ In motivazione la Corte ha chiarito che, nella menzionata udienza camerale, la presenza delle parti è facoltativa e solo per l’imputato è espressamente previsto, dall’art. 599 comma secondo, c.p.p., che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]