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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7706 del 19 febbraio 2015

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7706 del 19 febbraio 2015

Testo massima n. 1

L’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è nulla o inesistente e, pertanto, il giudice è tenuto ad esaminarla, ma l’utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione espone il richiedente al rischio della intempestività, nell’ipotesi in cui detta istanza non venga portata a conoscenza del giudice procedente.

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