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Art. 150 — Forme particolari di notificazione disposte dal giudice

Art. 150 — Forme particolari di notificazione disposte dal giudice

1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all’atto, che la notificazione a persona diversa dall’imputato sia eseguita mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto .

2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l’atto a conoscenza del destinatario.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 7706/2015

L’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è nulla o inesistente e, pertanto, il giudice è tenuto ad esaminarla, ma l’utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione espone il richiedente al rischio della intempestività, nell’ipotesi in cui detta istanza non venga portata a conoscenza del giudice procedente.

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Cass. pen. n. 20586/2007

In tema di procedimento di riesame, nell’ipotesi in cui non sia possibile eseguire la notifica dell’avviso dell’udienza dell’indagato, l’atto è validamente notificato, anche a mezzo fax, al difensore, poiché in tale ipotesi quest’ultimo non svolge il ruolo di domiciliatario dell’indagato ma riceve la notifica nel ruolo proprio.

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Cass. pen. n. 5648/2007

La notifica dell’avviso dell’udienza di riesame diretta all’imputato non è valida se effettuata mediante telefax, seppure il ricevente non sia l’imputato medesimo ma il suo difensore nella qualità di domiciliatario, perché l’impiego di mezzi tecnici, come il telefax, è consentito solo nel caso in cui occorra provvedere alla notificazione a persona diversa dall’imputato.

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Cass. pen. n. 12882/2003

In tema di riesame, è valida ed efficace la notifica dell’udienza camerale al difensore dell’indagata effettuata a mezzo fax, eseguita d’urgenza in conseguenza di un rinvio e che contenga tutte le parti essenziali dell’atto quali il numero di ruolo del procedimento, il nome dell’indagata, l’autorità procedente ed il giorno dell’udienza, a nulla rilevando la mancanza o l’omessa trasmissione dell’autorizzazione all’uso del fax essendo di assoluta evidenza le circostanze di particolare urgenza.

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Cass. pen. n. 34860/2002

Deve ritenersi valida la comunicazione dell’avviso dell’udienza di riesame al difensore dell’imputato effettuata a mezzo telefax inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore [con implicita manifestazione, quindi, della disponibilità a ricevere un tale tipo di comunicazione], ove la trasmissione risulti regolarmente avvenuta e non siano state addotte ragioni indicative di eventuale mancata ricezione le quali, peraltro, non possono validamente consistere nella mancata osservanza delle regole previste per il mantenimento in efficienza dell’apparato ricevente.

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Cass. pen. n. 3/1997

Poiché il deposito in cancelleria della lista testimoniale di cui all’art. 468 c.p.p. ha la funzione di far conoscere, prima del dibattimento, le prove che l’interessato vorrà far acquisire e di consentire così alle parti di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria, il relativo adempimento – ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici di cui al secondo comma dell’art. 468 predetto, per la quale è d’obbligo la forma rituale dell’istanza – può avvenire anche a mezzo di trasmissione con i mezzi tecnici di cui all’art. 150 c.p.p., che bene assolvono in ipotesi di corretta e completa ricezione alla funzione di comunicazione all’ufficio ed agli interessati di quanto in essa contenuto, incidendo comunque sul trasmittente, che ha l’onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, ogni responsabilità dell’eventuale carenza della comunicazione effettuata non a mezzo della consegna materiale diretta alla cancelleria.

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Cass. pen. n. 3234/1994

La disposizione di cui all’art. 150 c.p.p. [forme particolari di notificazione disposte dal giudice] costituisce una norma «aperta», dettata dall’opportunità di avvalersi anche per le notificazioni dei nuovi mezzi tecnici quali il telefax ed altri ancora da scoprire. Attese l’eterogeneità di detti strumenti e le possibili modificazioni derivanti dal processo tecnologico, la norma in esame delinea un sistema innominato di modificazione senza prevedere un procedimento standard, sicché è necessario che sia il giudice a stabilire, con decreto in calce all’atto, non solo la natura del mezzo, ma anche le modalità necessarie per portare l’atto a conoscenza del destinatario. [Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto nulla la notificazione, a norma dell’art. 171, lett. h, c.p.p., poiché l’assenza di prova circa la ricezione del fax da parte del difensore faceva assumere rilievo all’omessa emanazione del decreto, che contiene la forma da far rivestire la notificazione].

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Cass. pen. n. 5741/1990

Il telefono e il telegrafo non sono comprensibili fra i «mezzi tecnici» di cui all’art. 150 c.p.p., essendo l’uso di essi disciplinato specificamente dall’articolo precedente, mentre i «mezzi tecnici» sono quelli che l’evoluzione tecnologica fornisce [esempio: telefax] o potrà fornire [norma «aperta»] al di là del telefono e del telegrafo così come correntemente usati.

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