14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5741 del 23 ottobre 1990
Testo massima n. 1
Il telefono e il telegrafo non sono comprensibili fra i «mezzi tecnici» di cui all’art. 150 c.p.p., essendo l’uso di essi disciplinato specificamente dall’articolo precedente, mentre i «mezzi tecnici» sono quelli che l’evoluzione tecnologica fornisce [ esempio: telefax ] o potrà fornire [ norma «aperta» ] al di là del telefono e del telegrafo così come correntemente usati.
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Testo massima n. 2
L’avviso al difensore di fiducia dell’arrestato, relativo alla fissazione dell’udienza di convalida, dato a mezzo del telefono, ma non seguito dalla conferma mediante telegramma, non realizza integralmente la procedura della notificazione urgente, che è nulla perché la conferma telegrafica è specificamente prevista dalla legge come condizione di validità della notificazione stessa. Il telefono e il telegrafo non sono comprensibili fra i «mezzi tecnici» di cui all’art. 150 c.p.p., essendo l’uso di essi disciplinato specificamente dall’articolo precedente, mentre i «mezzi tecnici» sono quelli che l’evoluzione tecnologica fornisce [ esempio: telefax ] o potrà fornire [ norma «aperta» ] al di là del telefono e del telegrafo così come correntemente usati.
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