14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 34860 del 17 ottobre 2002
Testo massima n. 1
Deve ritenersi valida la comunicazione dell’avviso dell’udienza di riesame al difensore dell’imputato effettuata a mezzo telefax inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore [ con implicita manifestazione, quindi, della disponibilità a ricevere un tale tipo di comunicazione ], ove la trasmissione risulti regolarmente avvenuta e non siano state addotte ragioni indicative di eventuale mancata ricezione le quali, peraltro, non possono validamente consistere nella mancata osservanza delle regole previste per il mantenimento in efficienza dell’apparato ricevente.
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Testo massima n. 2
In tema di riesame, è valida ed efficace la notificazione dell’avviso dell’udienza camerale [ ex art. 309, comma 8, c.p.p. ] al difensore dell’imputato effettuata nelle forme previste dall’art. 150 c.p.p. a mezzo fax, quando la trasmissione del messaggio inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore risulti confermata dall’apparecchio trasmittente; in tal caso compete al destinatario del messaggio, nella specie al difensore, addurre le ragioni della mancata ricezione, le quali comunque non possono validamente consistere nell’inosservanza delle regole idonee a garantire l’efficienza dell’apparecchio.
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