Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 3234 del 14 dicembre 1994

Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 3234 del 14 dicembre 1994

Testo massima n. 1

La disposizione di cui all’art. 150 c.p.p. [ forme particolari di notificazione disposte dal giudice ] costituisce una norma «aperta», dettata dall’opportunità di avvalersi anche per le notificazioni dei nuovi mezzi tecnici quali il telefax ed altri ancora da scoprire. Attese l’eterogeneità di detti strumenti e le possibili modificazioni derivanti dal processo tecnologico, la norma in esame delinea un sistema innominato di modificazione senza prevedere un procedimento standard, sicché è necessario che sia il giudice a stabilire, con decreto in calce all’atto, non solo la natura del mezzo, ma anche le modalità necessarie per portare l’atto a conoscenza del destinatario. [ Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto nulla la notificazione, a norma dell’art. 171, lett. h, c.p.p., poiché l’assenza di prova circa la ricezione del fax da parte del difensore faceva assumere rilievo all’omessa emanazione del decreto, che contiene la forma da far rivestire la notificazione ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze