14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4318 del 29 gennaio 2015
Testo massima n. 1
La mancata comparizione in udienza dell’imputato detenuto, che abbia rinunciato ad essere presente, non dà luogo a contumacia, ma a mera assenza, con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcun obbligo di notifica dell’avviso di deposito della sentenza, previsto solo per l’imputato contumace. [ Fattispecie in cui la Corte ha escluso il diritto alla notifica dell’estratto della sentenza in capo ad imputato che, originariamente dichiarato contumace, aveva rinunciato a comparire alle successive udienze ].
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