14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10637 del 18 marzo 2010
Testo massima n. 1
È affetta da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza emessa dal giudice d’appello che, investito dal difensore di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, documentato e dedotto a mezzo fax trasmesso in data antecedente all’udienza, ometta di pronunciarsi sulla stessa. [ In motivazione la Corte ha precisato che alla luce dell’evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, è da ritenere consentita la trasmissione di istanze e richieste anche a mezzo fax, non ostandovi il dato letterale dell’art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., il quale si limita a richiedere che l’impedimento sia “prontamente comunicato”, senza indicare le modalità ].
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