14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 20130 del 14 maggio 2015
Testo massima n. 1
L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., a condizione che il difensore: a ] prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b ] indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c ] rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d ] rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. [ Nella specie, la S.C. ha escluso che l’impossibilità di nominare un sostituto potesse desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti intendevano avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti ].
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