14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 4909 del 2 febbraio 2015
Testo massima n. 1
Il rinvio dell’udienza per impedimento legittimo del difensore per contemporaneo impegno professionale determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far capo dalla cessazione dell’impedimento stesso, dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a ] prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b ] indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c ] rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d ] rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]