14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2405 del 25 maggio 2000
Testo massima n. 1
La disposizione già contenuta nell’art. 486, comma 5, c.p.p. ed ora trasfusa nell’art. 420 ter, comma 5, stesso codice, secondo cui il giudice deve sospendere o rinviare l’udienza in caso di assoluto e giustificato impedimento del difensore a comparire, non può trovare applicazione nei procedimenti camerali diversi dall’udienza preliminare [ con specifico riferimento alla quale, nella sua nuova funzione, il citato art. 420 bis è stato introdotto ], valendo tale principio anche quando trattisi di procedimenti per i quali [ come nel caso previsto dall’art. 666, comma 4, c.p.p. ], sia prescritta la presenza necessaria del difensore; prescrizione, questa, per la cui osservanza è sufficiente che si provveda, ove manchi il difensore di fiducia, alla sostituzione del medesimo con un difensore d’ufficio.
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