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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19618 del 26 aprile 2017

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19618 del 26 aprile 2017

Testo massima n. 1

All’imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza ed essa, laddove venga effettuata, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare. [ In applicazione di questo principio la S.C. ha rigettato il ricorso degli imputati i quali eccepivano che il “dies a quo” per l’impugnazione della sentenza dovesse decorrere dalla data di notificazione dell’estratto contumaciale ].

Testo massima n. 2

In tema di sospensione del processo per assenza dell’imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall’art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l’applicazione delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore dell’indicata legge, è operativa solo se l’imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità.

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