14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10822 del 12 marzo 2009
Posted at 15:40h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il legittimo impedimento di uno solo dei due difensori di fiducia dell’imputato, non consentendo il rinvio dell’udienza ex art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., non comporta in caso di erroneo accoglimento dell’istanza da parte del giudice la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’art. 159, comma primo, lett. c ], c.p.
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