14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11787 del 24 marzo 2011
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in Massimario
Testo massima n. 1
È inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza – giustificata da impedimento dell’imputato, documentato da certificato medico – inoltrata a mezzo fax, stante la previsione di cui all’art. 121 c.p.p. che statuisce l’obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria; mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall’art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria.
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