14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 41432 del 3 ottobre 2016
Testo massima n. 1
L’impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l’obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina. [ Fattispecie in cui la S.C. ha censurato il provvedimento con cui il giudice di merito ha rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza motivandola esclusivamente sulla mancata designazione, da parte del difensore impedito, del sostituto processuale ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]